Art. 2

Criteri per l’adozione di decisioni delegate

In vigore dal 20 mag 2025
Criteri per l’adozione di decisioni delegate Le decisioni di pubblicare le sanzioni per inadempienza degli obblighi di riserva minima sono adottate in virtù della delega di poteri di cui all’ se sono soddisfatti i seguenti criteri: a) l’impresa interessata ha sollevato obiezioni alla pubblicazione di una sanzione per indempienza degli obblighi di riserva minima, ma non alla sanzione stessa; b) le obiezioni alla pubblicazione sollevate dall’impresa interessata e la valutazione tecnica e giuridica di tali obiezioni da parte della BCE sono analoghe a quelle che sono alla base di precedenti decisioni relative alla pubblicazione di sanzioni per inadempienza degli obblighi di riserva minima adottate dal Comitato esecutivo; c) la valutazione tecnica e giuridica di cui alla lettera b) alla base della decisione è tale per cui non si applica nessuna delle eccezioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4) ed è opportuno che la sanzione sia pubblicata; d) la banca centrale nazionale competente che, agendo per conto del Comitato esecutivo, ha notificato all’impresa interessata la presunta inadempienza degli obblighi di riserva minima e la sanzione corrispondente, concorda con la valutazione di cui alla lettera c).
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