Art. 7

Osservatori

In vigore dal 19 mag 2025
Osservatori 1.   Alle organizzazioni e agli enti pubblici diversi dalle autorità degli Stati membri può essere conferito lo status di osservatore su invito diretto. 2.   Le organizzazioni e gli enti pubblici nominati osservatori designano i propri rappresentanti. 3.   Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dalla presidenza a partecipare ai dibattiti del comitato e dei suoi sottocomitati, nonché a mettere a disposizione le proprie competenze. Essi non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri del comitato o dei suoi sottocomitati.
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