Art. 2

In vigore dal 16 mag 2025
La Svizzera rivede al ribasso gli obiettivi di efficienza economica fissati per la sua zona tariffaria di rotta, espressi come costo unitario determinato (DUC). In sede di revisione degli obiettivi di efficienza economica, la Svizzera: (a) provvede affinché gli obiettivi rivisti concernenti l’efficienza economica siano coerenti sia con la tendenza del DUC a livello dell’Unione sia con la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a) e b), rispettivamente, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317; (b) riduce di conseguenza il livello dei costi determinati, in particolare per l’anno civile 2029; (c) utilizza le previsioni di traffico più recenti, espresse in unità di servizio, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Se nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni da presentare conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 invoca una deviazione a norma dell’allegato IV, punto 1.4, lettera d), di tale regolamento di esecuzione, la Svizzera provvede affinché tale deviazione sia suffragata da informazioni e giustificazioni adeguate. In particolare, la Svizzera dimostra che le misure invocate per giustificare una deviazione dagli obiettivi di efficienza economica a livello dell’Unione si riferiscono esclusivamente alle risorse operative o alle capacità tecniche supplementari necessarie per conseguire gli obiettivi di capacità.
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Art. 2 Decisione (UE) 2025/1039 — Testo vigente | Portale Normativo