Art. 2
In vigore dal 12 mag 2025
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato commerciale specializzato per quanto riguarda ulteriori adeguamenti dei moduli standard per le comunicazioni a norma dell’articolo PVAT.19, paragrafo 1, sostiene tali adeguamenti, a condizione che siano strettamente necessari ad allineare i moduli standard al sistema di scambio di informazioni (Exchange of Forms – EoF) di cui all’allegato II della decisione di esecuzione C(2019)2866 della Commissione.
2. A tal fine, la Commissione trasmette al Consiglio un documento scritto che illustra in dettaglio gli adeguamenti previsti di cui al paragrafo 1. Tale documento scritto perviene al Consiglio con sufficiente anticipo rispetto alla riunione pertinente del comitato commerciale specializzato per permettere la discussione e l’approvazione della definizione della posizione che deve essere espressa a nome dell’Unione alla riunione o, a seconda dei casi, al completamento di una procedura scritta del comitato commerciale specializzato nella quale questo decide in merito agli adeguamenti dei moduli standard.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:942:oj#art-2