Art. 1
In vigore dal 12 mag 2025
La decisione (PESC) 2019/797 è così modificata:
1)
L’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
La presente decisione si applica fino al 18 maggio 2028 ed è costantemente riesaminata. Le misure di cui agli articoli 4 e 5 si applicano nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell’allegato fino al 18 maggio 2026»
;
2)
L’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2025:887:oj#art-1