Art. 3
In vigore dal 12 mag 2025
Qualora una proposta di emendamento acclusa alla presente decisione sia stata approvata dal gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell’UNECE, gli Stati membri, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione, la presentano al segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, dell’AETR.
Gli Stati membri non formulano obiezioni a una notifica da parte del segretario generale delle Nazioni Unite a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’AETR di proposte di emendamenti accluse alla presente decisione.
Storico versioni
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