Art. 1

In vigore dal 28 apr 2025
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato delle parti istituito a norma dell’articolo 67 della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («comitato») in merito all’adozione di modifiche del regolamento interno del comitato è di non opporsi all’adozione della proposta riveduta del presidente del comitato relativa alla modifica del regolamento interno del comitato che figura nel documento IC-CP(2025)1 prov.
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