Art. 1

In vigore dal 28 apr 2025
La domanda dell’Italia di non applicazione dell’allegato, punto 4.2.1.8, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2014 alla nuova galleria sulla tratta Mungivacca - Noicattaro è accettata a condizione che sia applicata la disposizione alternativa proposta dall’Italia. L’Italia informa la Commissione senza indebito ritardo qualora disponga di informazioni secondo cui la non applicazione può ragionevolmente compromettere la sicurezza del sistema ferroviario.
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