Art. 1
In vigore dal 25 apr 2025
La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:
1)
all’, sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«5. L’ non si applica all’assistenza tecnica o alla formazione fornita dagli Stati membri alle forze di sicurezza libiche al solo scopo di promuovere il processo di riunificazione delle istituzioni militari e di sicurezza libiche, o all’ingresso temporaneo in Libia di armi o altro materiale militare destinati esclusivamente all’uso da parte dei fornitori non libici di tale assistenza tecnica e formazione, alla fornitura di tale assistenza o al loro utilizzo a fini di protezione, previa notifica al comitato.
6. L’ non si applica agli aeromobili o alle navi militari introdotti temporaneamente nel territorio della Libia da uno Stato membro al solo scopo di consegnare prodotti o facilitare attività altrimenti esentate o non coperte dall’embargo sulle armi, compresa l’assistenza umanitaria, o alle armi e al materiale connesso aventi fini difensivi che rimangano in qualsiasi momento a bordo della nave o dell’aeromobile mentre si trovano temporaneamente in Libia, né al personale non libico sbarcato temporaneamente da tali navi o aeromobili.»
;
2)
all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone designate e sottoposte a restrizioni di viaggio dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell’UNSCR 1970 (2011), al punto 23 dell’UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell’UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell’UNSCR 2213 (2015), al punto 11 dell’UNSCR 2362 (2017), al punto 11 dell’UNSCR 2441 (2018) e al punto 18 dell’UNSCR 2769 (2025), elencate nell’allegato I.»
;
3)
l’articolo 9 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone ed entità designate e assoggettate al congelamento dei beni dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell’UNSCR 1970 (2011), ai punti 19 e 23 dell’UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell’UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell’UNSCR 2213 (2015), al punto 11 dell’UNSCR 2362 (2017), al punto 11 dell’UNSCR 2441 (2018) e al punto 18 dell’UNSCR 2769 (2025), elencate nell’allegato III.»
;
b)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«15. Previa notifica dello Stato membro interessato al comitato e a condizione che il comitato abbia approvato l’utilizzo delle riserve di liquidità congelate di cui al paragrafo 14 dell’UNSCR 2769(2025) e in conformità con tale paragrafo, che comprende la consultazione con il governo della Libia, le autorità competenti di tale Stato membro autorizzano l’uso delle riserve di liquidità congelate appartenenti all’entità elencata al punto 1 dell’allegato VI, esclusivamente per investimenti in:
a)
depositi a termine a basso rischio presso un ente finanziario appropriato selezionato dall’entità di cui alla voce 1 dell’allegato VI e ubicato nello Stato membro in cui i fondi sono congelati, nel caso delle riserve di liquidità congelate di cui alla “raccomandazione 7.1” di cui all’UNSCR 2769(2025), o
b)
titoli a reddito fisso, nel caso delle riserve di liquidità congelate di cui alla “raccomandazione 7.2” di cui all’UNSCR 2769(2025),
conformemente all’approvazione del comitato.
16. I depositi a termine a basso rischio di cui al paragrafo 15, lettera a), e i relativi interessi maturati restano congelati. I titoli a reddito fisso di cui al paragrafo 15, lettera b), e i relativi interessi maturati restano congelati.
Ogni reinvestimento deve essere soggetto alla procedura di cui al paragrafo 15.
17. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 15 entro due settimane dalla concessione dell’autorizzazione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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