Art. 1
In vigore dal 14 apr 2025
La posizione da adottare a nome dell’Unione alla diciasettesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («conferenza delle parti») è la seguente:
a)
l’Unione non sostiene gli emendamenti dell’articolo 6, paragrafo 2, della convenzione, presentati dalla Federazione russa. ma sostiene le iniziative volte a migliorare il funzionamento della procedura di «previo assenso informato», a purché siano in linea con le politiche e gli obiettivi generali dell’Unione e che non richiedano un emendamento della convenzione;
b)
l’Unione continua a sostenere l’adozione degli emendamenti dell’allegato IV e di alcune voci degli allegati II e IX della convenzione presentati a nome dell’Unione e discussa dalla conferenza delle parti durante la sua quindicesima riunione. Se necessario per ottenere il consenso su un emendamento dell’allegato IV, l’Unione potrebbe dar prova di flessibilità e accettare di discostarsi dalla sua proposta, purché l’emendamento contribuisca ad aumentare la chiarezza giuridica dell’allegato e all’attuazione dei meccanismi di controllo della convenzione e non pregiudichi il diritto dell’Unione concernente la gestione e spedizione dei rifiuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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