Art. 3

In vigore dal 14 apr 2025
1.   Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 2, dell’accordo, la posizione da adottare, a nome dell’Unione, sulle modifiche degli allegati I, II e III dell’accordo è approvata dalla Commissione previa consultazione del Consiglio. 2.   Ai fini dell’articolo 33, paragrafo 3, dell’accordo, la Commissione è abilitata a stabilire, previa consultazione del Consiglio, le modalità dell’ulteriore uso e conservazione delle informazioni che sono state già scambiate tra le parti a norma dell’accordo. 3.   Ai fini dell’articolo 34, paragrafo 2, dell’accordo, la Commissione è abilitata ad aggiornare le informazioni sul destinatario delle notifiche previa consultazione del Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2025:866:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo