Art. 3
In vigore dal 14 apr 2025
1. Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 2, dell’accordo, la posizione da adottare, a nome dell’Unione, sulle modifiche degli allegati I, II e III dell’accordo è approvata dalla Commissione previa consultazione del Consiglio.
2. Ai fini dell’articolo 33, paragrafo 3, dell’accordo, la Commissione è abilitata a stabilire, previa consultazione del Consiglio, le modalità dell’ulteriore uso e conservazione delle informazioni che sono state già scambiate tra le parti a norma dell’accordo.
3. Ai fini dell’articolo 34, paragrafo 2, dell’accordo, la Commissione è abilitata ad aggiornare le informazioni sul destinatario delle notifiche previa consultazione del Consiglio.
Storico versioni
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