Art. 2

In vigore dal 14 apr 2025
Ove una parte della convenzione proponga di modificare l’articolo 16 del regolamento interno della conferenza delle parti prevedendo che qualsiasi punto dell’ordine del giorno il cui esame non sia stato concluso nel corso di una riunione ordinaria della conferenza delle parti non sia automaticamente iscritto all’ordine del giorno provvisorio della riunione ordinaria successiva, salvo decisione contraria della conferenza delle parti, la posizione da adottare a nome dell’Unione è di non sostenere tale modifica.
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