Art. 1

In vigore dal 14 apr 2025
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella seconda sessione dell’Autorità di sorveglianza istituita a norma del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 («Autorità di sorveglianza»), figura nell’allegato della presente decisione. I rappresentanti dell’Unione nella riunione dell’Autorità di sorveglianza possono concordare lievi modifiche delle posizioni espresse nell’allegato della presente decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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