Art. 5
In vigore dal 14 apr 2025
1. Al fine di finanziare l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell’Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all’articolo 223 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2. La Commissione conclude un accordo di prestito con la Giordania per quanto riguarda l’importo di cui all’. L’accordo di prestito stabilisce il periodo di disponibilità e le condizioni dettagliate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, anche in relazione ai sistemi di controllo interno. I prestiti sono concessi a condizioni che consentano alla Giordania di rimborsarli sul lungo periodo, con l’eventuale applicazione di un periodo di grazia. La durata massima dei prestiti è di 35 anni.
3. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull’andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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