Art. 1
Criteri
In vigore dal 14 apr 2025
La posizione comune 2008/944/PESC è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Criteri
1. Criterio 1: rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali degli Stati membri, segnatamente delle misure restrittive adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dall’Unione europea, degli accordi concernenti la non proliferazione ed altre materie, nonché degli altri obblighi e impegni internazionali.
Una licenza di esportazione è respinta ove l’approvazione sia incompatibile con gli obblighi e gli impegni internazionali degli Stati membri, ivi inclusi:
a)
gli obblighi degli Stati membri e i loro impegni di rispettare misure di embargo sulle armi adottate dalle Nazioni Unite, dall’Unione europea e dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa;
b)
gli obblighi degli Stati membri in virtù del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, della convenzione sulle armi biologiche e tossiche e della convenzione sulle armi chimiche;
c)
gli obblighi degli Stati membri in virtù della convenzione su certe armi convenzionali e dei pertinenti protocolli allegati;
d)
gli obblighi degli Stati membri in virtù del trattato sul commercio delle armi;
e)
gli obblighi degli Stati membri in virtù della convenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (convenzione di Ottawa);
f)
gli impegni degli Stati membri nell’ambito del programma d’azione per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti;
g)
gli impegni degli Stati membri nell’ambito del quadro globale per la gestione delle munizioni convenzionali durante tutto il ciclo di vita;
h)
gli impegni degli Stati membri nell’ambito del gruppo Australia, del regime di non proliferazione nel settore missilistico, del comitato Zangger, del gruppo dei fornitori nucleari, dell’intesa di Wassenaar e del codice di condotta dell’Aia contro la proliferazione dei missili balistici.
2. Criterio 2: rispetto dei diritti umani nel paese di destinazione finale e rispetto del diritto internazionale umanitario da parte di detto paese.
—
Dopo aver valutato la posizione del paese destinatario nei confronti dei pertinenti principi stabiliti dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani, compresa la situazione dei diritti umani in tale paese, gli Stati membri:
a)
rifiutano licenze di esportazione qualora esista un rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possano essere utilizzate per esercitare o favorire la repressione interna oppure per commettere o facilitare gravi atti di violenza di genere, gravi atti di violenza contro donne e bambini o altre gravi violazioni dei diritti umani;
b)
sono particolarmente attenti e vigilanti nel rilascio di licenze, che è effettuato caso per caso e tenendo conto della natura della tecnologia o delle attrezzature militari, a paesi in cui i competenti organi delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o del Consiglio d’Europa abbiano registrato gravi violazioni dei diritti umani.
Al riguardo, per tecnologia o attrezzature che possono essere utilizzate a fini di repressione interna si intendono, fra l’altro, la tecnologia o le attrezzature in relazione alle quali sussistono prove del loro impiego o di tecnologia o attrezzature di tipo analogo, da parte dell’utilizzatore finale proposto, a fini di repressione interna o per le quali è legittimo supporre una diversione dell’uso finale dichiarato o dell’utilizzatore finale dichiarato e un uso a fini di repressione interna. Conformemente all’ si esamina attentamente la natura della tecnologia o delle attrezzature, in particolare se siano destinate a essere utilizzate a fini di sicurezza interna. Per repressione interna si intendono, fra l’altro, la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani e degradanti, le esecuzioni sommarie o arbitrarie, le sparizioni, le detenzioni arbitrarie e altre gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali definiti nei pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, compresa la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
—
Dopo aver valutato la posizione del paese destinatario nei confronti dei pertinenti principi stabiliti dagli strumenti del diritto internazionale umanitario e per quanto concerne il rispetto del diritto internazionale umanitario, gli Stati membri:
c)
rifiutano licenze di esportazione qualora esista un rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possono essere utilizzate per commettere o facilitare gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, anche nei confronti di gruppi protetti ai sensi di tale diritto, quali donne e bambini.
3. Criterio 3: situazione interna del paese di destinazione finale in termini di esistenza di tensioni o conflitti armati.
Gli Stati membri rifiutano licenze di esportazione di tecnologia o attrezzature militari che provochino o prolunghino conflitti armati o aggravino tensioni o conflitti armati in corso nel paese di destinazione finale, fatte salve la sicurezza e la difesa legittime e legali di tale paese.
4. Criterio 4: mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionali.
Gli Stati membri rifiutano licenze di esportazione qualora esista un rischio evidente che il destinatario previsto utilizzi la tecnologia o le attrezzature militari da esportare a fini di aggressione contro un altro paese o per far valere con la forza una rivendicazione territoriale. Nel valutare tali rischi, gli Stati membri tengono conto tra l’altro:
a)
dell’esistenza o della probabilità di un conflitto armato fra il paese destinatario e un altro paese;
b)
di una rivendicazione territoriale che il paese destinatario abbia in passato tentato o minacciato di far valere con la forza;
c)
della probabilità che la tecnologia o le attrezzature militari siano usate per scopi diversi da quelli di sicurezza e difesa nazionali legittime e legali del paese destinatario, o di esercizio del diritto naturale di autotutela del paese destinatario conformemente al diritto internazionale, sancito dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;
d)
della necessità di non pregiudicare in modo significativo la stabilità della regione.
5. Criterio 5: sicurezza nazionale degli Stati membri e dei territori le cui relazioni esterne rientrano nella competenza di uno Stato membro e sicurezza nazionale dei paesi amici e alleati.
Gli Stati membri tengono conto degli aspetti seguenti:
a)
effetti potenziali della tecnologia o delle attrezzature militari da esportare sui loro interessi in materia di difesa e sicurezza e su quelli di altri Stati membri e dei paesi amici e alleati, fatta salva l’osservanza dei criteri relativi al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario nonché alla pace, sicurezza e stabilità regionali;
b)
rischio di utilizzazione della tecnologia o delle attrezzature militari in questione contro le loro stesse forze o quelle di Stati membri e di paesi amici e alleati.
6. Criterio 6: comportamento del paese acquirente o destinatario nei confronti della comunità internazionale, segnatamente per quanto riguarda la posizione in materia di terrorismo, la natura delle alleanze e il rispetto del diritto internazionale.
Gli Stati membri tengono conto, fra l’altro, dei comportamenti del paese acquirente o destinatario per quanto concerne:
a)
il suo sostegno o incoraggiamento del terrorismo e della criminalità organizzata internazionale;
b)
il suo adempimento di impegni internazionali, in particolare quelli relativi al non ricorso alla forza, e del diritto internazionale umanitario;
c)
il suo impegno per la non proliferazione e altri settori del controllo degli armamenti e del disarmo, in particolare firma, ratifica e attuazione delle pertinenti convenzioni in materia di controllo degli armamenti e di disarmo di cui alle lettere da b) a d) del criterio 1.
7. Criterio 7: esistenza del rischio che la tecnologia o le attrezzature militari siano sviate all’interno del paese destinatario o riesportate a condizioni non ammissibili.
Nel valutare l’impatto sul paese destinatario della tecnologia o delle attrezzature militari da esportare e il rischio che tale tecnologia o tali attrezzature possano essere sviate verso un utilizzatore finale non accettabile o per una destinazione finale non accettabile si tiene conto degli aspetti seguenti:
a)
legittimi interessi di difesa e sicurezza interna del paese destinatario, compresa la partecipazione ad iniziative di mantenimento della pace a livello di Nazioni Unite o di altre organizzazioni;
b)
capacità tecnica del paese destinatario di utilizzare e proteggere la tecnologia o le attrezzature;
c)
capacità del paese destinatario di esercitare un efficace controllo delle esportazioni, anche quando la tecnologia o le attrezzature militari da esportare comprendono o sono merci destinate a essere incorporate in prodotti ai fini della successiva esportazione da parte del paese destinatario;
d)
rischio di riesportazione della tecnologia o delle attrezzature verso destinazioni non accettabili e comportamento del paese destinatario nel rispettare le disposizioni in materia di riesportazione o di consenso preventivo di riesportazione che lo Stato membro esportatore ritenga opportuno imporre;
e)
rischio di sviamento della tecnologia o delle attrezzature verso organizzazioni terroristiche o singoli terroristi;
f)
rischio di decompilazione o trasferimento di tecnologia non desiderato;
g)
rischio che la tecnologia o le attrezzature siano utilizzate per eludere misure restrittive adottate dalle Nazioni Unite o dall’Unione europea;
h)
rischio di aggravare conflitti, atti di violenza e attività illegali a causa della natura specifica della tecnologia e delle attrezzature da esportare, in particolare per quanto riguarda il rischio di diversione di armi leggere e di piccolo calibro.
8. Criterio 8: compatibilità delle esportazioni di tecnologia o di attrezzature militari con la capacità tecnica e economica del paese di destinazione finale, tenendo conto che gli Stati dovrebbero essere in grado di soddisfare le loro legittime esigenze in materia di sicurezza e difesa con una diversione minima di risorse umane ed economiche per gli armamenti.
Gli Stati membri valutano, alla luce delle informazioni provenienti da fonti pertinenti, quali le relazioni del Programma di sviluppo delle Nazioni unite, della Banca mondiale, del Fondo monetario internazionale e dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, se la prospettata esportazione ostacoli gravemente lo sviluppo sostenibile del paese di destinazione finale. In questo contesto esaminano i livelli relativi di spesa nel settore militare e in quello sociale di detto paese, anche tenendo conto di eventuali aiuti dell’Unione o di aiuti bilaterali.»
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2)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Le licenze sono concesse solo in base a informazioni preliminari affidabili sulla destinazione finale nel paese di destinazione finale. Perciò in generale saranno necessari il certificato di destinazione finale o la documentazione adeguata attentamente verificati e/o una qualche autorizzazione ufficiale rilasciata dal paese di destinazione finale. Gli Stati membri possono utilizzare altri strumenti di monitoraggio dell’utilizzatore finale, tra cui l’obbligo per quest’ultimo di convenire su specifici meccanismi di verifica. Nell’esaminare le domande di licenza di esportazione di tecnologia o attrezzature militari per la produzione in paesi terzi, gli Stati membri tengono conto in particolare dell’uso potenziale del prodotto finito nel paese di produzione e del rischio che il prodotto finito possa essere sviato o esportato a un utilizzatore finale non accettabile.»
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3)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Fatto salvo il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), i criteri di cui all’ della presente posizione comune e la procedura di consultazioni di cui all’articolo 4 della presente posizione comune devono applicarsi anche agli Stati membri in relazione ai prodotti e alla tecnologia a duplice uso specificati nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821 qualora vi siano seri motivi per ritenere che gli utilizzatori finali di tali prodotti e tecnologie siano le forze armate o le forze di sicurezza interna o entità simili del paese interessato. È inteso che i riferimenti della presente posizione comune alla tecnologia e alle attrezzature militari comprendono tali prodotti e tecnologie.
(*1) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell’11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj).»;"
4)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
1. Per ottimizzare l’efficacia di tale posizione comune gli Stati membri operano, nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), per rafforzare la loro cooperazione e promuovere la loro convergenza nel settore delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, anche mediante lo scambio di informazioni pertinenti, ivi comprese informazioni sulle destinazioni specifiche e sulle notifiche delle decisioni di rifiuto, sulle politiche in materia di esportazioni di armi e, ove opportuno, sul monitoraggio dell’uso finale, consultandosi in merito alle rispettive valutazioni dei rischi, nonché mediante l’individuazione di possibili misure volte ad aumentare ulteriormente la convergenza e a promuovere unità e coerenza nell’azione esterna dell’Unione.
2. Al fine di promuovere la convergenza e agevolare il processo decisionale sulle esportazioni di tecnologia o attrezzature militari finanziate e prodotte congiuntamente, gli Stati membri che partecipano a un progetto comune di difesa possono avvalersi di meccanismi di facilitazione. Gli Stati membri che partecipano a un progetto comune di difesa sono incoraggiati a consultarsi in merito alla loro valutazione dei rischi.»
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5)
l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
La presente posizione comune è riveduta entro il 15 aprile 2030».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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