Art. 1
In vigore dal 7 apr 2025
Le misure di cui all’articolo 4 octies della decisione 2014/512/PESC si applicano a decorrere dal 9 aprile 2025 nei confronti di tutte le entità elencate al punto 3 dell’allegato della decisione (PESC) 2025/394.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:700:oj#art-1