Art. 2

In vigore dal 3 apr 2025
La Francia notifica senza indugio alla Commissione eventuali variazioni dei dati contenuti nella relazione, quale presentata alla Commissione ai fini del riconoscimento il 19 novembre 2024, che possono incidere sull’accuratezza dei dati e di conseguenza sulle basi della presente decisione. La Commissione valuta le variazioni notificate per stabilire se la relazione contenga ancora i dati accurati sulla base dei quali è avvenuto il riconoscimento.
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