Art. 6
Finanziamento
In vigore dal 31 mar 2025
Finanziamento
1. I membri del comitato hanno diritto a un’indennità speciale di 100 EUR per ora di lavoro, con un massimo di 800 EUR per giornata di lavoro. Il pagamento è effettuato in euro. Gli importi dell’indennità speciale sono aggiornati automaticamente ogni cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente decisione, sulla base dell’indice/tasso di inflazione annuale di cui all’indice armonizzato dei prezzi al consumo di Eurostat per la zona euro.
2. Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai membri sono rimborsate dalla Commissione conformemente alla decisione C(2007) 5858 della Commissione (4). Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
3. I costi corrispondenti alle indennità e ai rimborsi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono finanziati conformemente all’articolo 242 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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