Art. 2

In vigore dal 28 mar 2025
La Repubblica di Cipro, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Spagna, l’Ungheria e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2025/709 — Testo vigente | Portale Normativo