Art. 2

In vigore dal 27 mar 2025
1.   I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Visti», designato quale comitato speciale previsto dall’articolo 218, paragrafo 4, TFUE. 2.   La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale di cui al paragrafo 1 in merito alle misure adottate a norma della presente decisione e lo consulta regolarmente. 3.   La Commissione riferisce al Consiglio, ogni volta che quest’ultimo lo richieda, in merito allo svolgimento e all’esito dei negoziati, anche per iscritto.
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