Art. 1

In vigore dal 27 mar 2025
Nella regola VI.1, nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/1696, il primo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione è responsabile della redazione, dell’adozione e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’invito generale a presentare candidature a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939. La Commissione consulta al livello appropriato il Parlamento europeo e il Consiglio sul progetto di invito generale a presentare candidature prima della sua adozione. Non appena riceve le candidature, il comitato di selezione le esamina in relazione ai requisiti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, come specificato nel dettaglio dalla Commissione nell’invito generale a presentare candidature. I candidati che non soddisfano i requisiti di ammissibilità sono esclusi dalle fasi successive della procedura. Il comitato di selezione stabilisce una graduatoria dei candidati che soddisfano i requisiti secondo le loro qualifiche ed esperienza, sulla base della documentazione e delle informazioni figuranti nella candidatura o fornite a seguito di una richiesta a norma della regola V. Al fine di stabilire l’elenco ristretto di candidati di cui alla regola VII.1, il comitato di selezione sente un numero sufficiente di candidati che si sono posizionati ai posti più alti in graduatoria. L’audizione si svolge di persona o, con decisione motivata del comitato di selezione, di propria iniziativa o su richiesta del candidato, mediante videoconferenza. Prima di decidere di propria iniziativa di svolgere un’audizione mediante videoconferenza, il comitato di selezione consente al candidato di esprimere il proprio parere.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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