Art. 3
In vigore dal 27 mar 2025
1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del progetto di cui all', paragrafo 2, è pari a 988 941,12EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con l'UNODA. L'accordo di finanziamento dispone che l'UNODA assicuri al contributo dell'Unione una visibilità adeguata alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà correlata a tale processo e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
Storico versioni
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