Art. 1

In vigore dal 26 mar 2025
La decisione di esecuzione (UE) 2025/613 è così modificata: 1. l' è sostituito dal seguente: « 1.   L'Ungheria e la Slovacchia istituiscono immediatamente le zone soggette a restrizioni, che comprendono zone di protezione e di sorveglianza, di cui all'allegato della presente decisione, conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687. 2.   L'Ungheria e la Slovacchia provvedono affinché: a) le zone di protezione e di sorveglianza di cui al paragrafo 1 comprendano almeno le aree elencate nell'allegato; e b) le misure da applicare obbligatoriamente nelle zone di protezione e di sorveglianza si applichino almeno fino ai termini di applicazione di cui all'allegato.» ; 2. l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
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