Art. 1
In vigore dal 26 mar 2025
La decisione di esecuzione (UE) 2025/613 è così modificata:
1.
l' è sostituito dal seguente:
«
1. L'Ungheria e la Slovacchia istituiscono immediatamente le zone soggette a restrizioni, che comprendono zone di protezione e di sorveglianza, di cui all'allegato della presente decisione, conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
2. L'Ungheria e la Slovacchia provvedono affinché:
a)
le zone di protezione e di sorveglianza di cui al paragrafo 1 comprendano almeno le aree elencate nell'allegato; e
b)
le misure da applicare obbligatoriamente nelle zone di protezione e di sorveglianza si applichino almeno fino ai termini di applicazione di cui all'allegato.»
;
2.
l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2025:654:oj#art-1