Art. 1
Modifiche
In vigore dal 24 mar 2025
Modifiche
La decisione BCE/2023/18 è modificata come segue:
1.
l’ è sostituito dal testo seguente:
«
Oggetto e ambito di applicazione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), la presente decisione stabilisce le procedure relative alla trasmissione alla Banca centrale europea (BCE) delle informazioni segnalate alle autorità nazionali competenti (ANC) dai soggetti vigilati, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 (*1) della Commissione, al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 (*2) della Commissione, al regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 (*3) della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2454 (*4) della Commissione.
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all’Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all’articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 2.12.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2070/oj).;"
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).;"
(*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato (GU L 89 del 16.3.2021, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/453/oj).;"
(*4) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2454 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza delle concentrazioni dei rischi e delle operazioni intragruppo (GU L 324 del 19.12.2022, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2454/oj).»;"
2.
all’ è inserito il seguente paragrafo 3:
«3. Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni loro segnalate dai soggetti vigilati significativi ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2454. Le ANC trasmettono alla BCE tali informazioni all’atto della ricezione delle trasmissioni dei dati e una volta eseguite le verifiche iniziali dei dati precisate all’articolo 6, senza indebito ritardo.»
;
3.
All’articolo 4, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera c):
«c)
per i soggetti vigilati significativi a capo dei conglomerati finanziari di cui la BCE è coordinatore, entro il venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle date d’invio pertinenti concordate dalla BCE e dalle autorità competenti interessate in conformità all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione (*5).
(*5) Regolamento delegato (UE) n. 2015/2303 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra la direttiva 2002/87/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le definizioni e coordinano la vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo (GU L 326 dell’11.12.2015, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2303/oj).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:673:oj#art-1