Art. 1
In vigore dal 24 mar 2025
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica popolare del Bangladesh su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei («accordo») (3) è approvato a nome dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:633:oj#art-1