Art. 1
In vigore dal 24 mar 2025
1. L'Ungheria e la Slovacchia istituiscono immediatamente una zona soggetta a restrizioni in Ungheria, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, e una zona di sorveglianza in Slovacchia, a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
2. L'Ungheria e la Slovacchia provvedono affinché:
a)
le zone di protezione e di sorveglianza di cui al paragrafo 1 comprendano almeno le aree elencate nell'allegato; e
b)
le misure da applicare obbligatoriamente nelle zone di protezione e di sorveglianza si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato.
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