Art. 1

In vigore dal 24 mar 2025
La decisione 2013/798/PESC è così modificata: 1) L’ è sostituito dal seguente: « 1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, siano essi originari o meno dei loro territori, ai gruppi armati e alle persone associate che operano nella Repubblica centrafricana (CAR). 2.   Sono vietati: a) la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi, pertinenti ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente ai gruppi armati e alle persone associate che operano nella CAR; b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti, nonché assicurazione e riassicurazione, all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, direttamente o indirettamente ai gruppi armati e alle persone associate che operano nella CAR; c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla lettera a) o b).» ; 2) all’articolo 1 bis è aggiunto il paragrafo seguente: «Gli Stati membri che sequestrano, registrano e smaltiscono i prodotti conformemente al primo paragrafo, danno notifica di tale smaltimento al comitato istituito ai sensi del paragrafo 57 dell’UNSCR 2127 (2013) (“comitato”) entro 30 giorni fornendo informazioni dettagliate su tutti i prodotti smaltiti e sulle modalità precise utilizzate a tal fine.» ; 3) l’ è soppresso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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