Art. 1

In vigore dal 24 mar 2025
La decisione (PESC) 2022/2319 è così modificata: 1) l' è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, ad Haiti di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambi in provenienza dal territorio degli Stati membri, o attraverso tale territorio, o da parte di cittadini degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano essi originari o meno di detti territori.» ; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   È vietato: a) fornire assistenza tecnica, formazione, servizi di intermediazione o altra assistenza, direttamente o indirettamente, ad Haiti in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all'uso di armamenti e materiale connesso; b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria, direttamente o indirettamente, ad Haiti in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso, o la fornitura della relativa assistenza tecnica, formazione, intermediazione o altra assistenza.» ; c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano: a) alla fornitura, alla vendita, al trasferimento o all'esportazione di armamenti e materiale connesso o alla fornitura di assistenza tecnica, formazione, servizi di intermediazione, altra assistenza o personale oppure alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria alle Nazioni Unite, o da parte delle Nazioni Unite, ovvero a una missione autorizzata dall'ONU, o da parte di essa, o a un'unità di sicurezza che opera sotto il comando del governo di Haiti, destinati a essere utilizzati da tali entità o in coordinamento con esse e intesi unicamente a promuovere gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti; b) alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, all'esportazione di armamenti e materiale connesso o alla fornitura di assistenza tecnica, formazione, servizi di intermediazione, altra assistenza o personale oppure alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria ad Haiti, ove preventivamente approvati dal comitato delle sanzioni per promuovere gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti; c) alla fornitura, alla vendita, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale a uso esclusivamente umanitario o protettivo o alla fornitura della relativa assistenza tecnica, formazione, intermediazione o altra assistenza ad Haiti, se intesi a promuovere gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti.» ; 2) l'articolo 1 bis è soppresso; 3) all', paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la lettera seguente: «i) sono coinvolte nello sfruttamento o nel commercio illeciti di risorse naturali.» ; 4) all'articolo 2 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera a), è aggiunto il punto seguente: «ix) sono coinvolte nello sfruttamento o nel commercio illeciti di risorse naturali;» ; 5) all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la lettera seguente: «i) sono coinvolte nello sfruttamento o nel commercio illeciti di risorse naturali.» ; 6) all'articolo 3 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera a), è aggiunto il punto seguente: «ix) sono coinvolti nello sfruttamento o nel commercio illeciti di risorse naturali;».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2025:601:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo