Art. 1
In vigore dal 24 mar 2025
La decisione (PESC) 2022/2319 è così modificata:
1)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, ad Haiti di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambi in provenienza dal territorio degli Stati membri, o attraverso tale territorio, o da parte di cittadini degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano essi originari o meno di detti territori.»
;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietato:
a)
fornire assistenza tecnica, formazione, servizi di intermediazione o altra assistenza, direttamente o indirettamente, ad Haiti in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all'uso di armamenti e materiale connesso;
b)
fornire finanziamenti o assistenza finanziaria, direttamente o indirettamente, ad Haiti in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso, o la fornitura della relativa assistenza tecnica, formazione, intermediazione o altra assistenza.»
;
c)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano:
a)
alla fornitura, alla vendita, al trasferimento o all'esportazione di armamenti e materiale connesso o alla fornitura di assistenza tecnica, formazione, servizi di intermediazione, altra assistenza o personale oppure alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria alle Nazioni Unite, o da parte delle Nazioni Unite, ovvero a una missione autorizzata dall'ONU, o da parte di essa, o a un'unità di sicurezza che opera sotto il comando del governo di Haiti, destinati a essere utilizzati da tali entità o in coordinamento con esse e intesi unicamente a promuovere gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti;
b)
alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, all'esportazione di armamenti e materiale connesso o alla fornitura di assistenza tecnica, formazione, servizi di intermediazione, altra assistenza o personale oppure alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria ad Haiti, ove preventivamente approvati dal comitato delle sanzioni per promuovere gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti;
c)
alla fornitura, alla vendita, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale a uso esclusivamente umanitario o protettivo o alla fornitura della relativa assistenza tecnica, formazione, intermediazione o altra assistenza ad Haiti, se intesi a promuovere gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti.»
;
2)
l'articolo 1 bis è soppresso;
3)
all', paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:
«i)
sono coinvolte nello sfruttamento o nel commercio illeciti di risorse naturali.»
;
4)
all'articolo 2 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera a), è aggiunto il punto seguente:
«ix)
sono coinvolte nello sfruttamento o nel commercio illeciti di risorse naturali;»
;
5)
all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:
«i)
sono coinvolte nello sfruttamento o nel commercio illeciti di risorse naturali.»
;
6)
all'articolo 3 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera a), è aggiunto il punto seguente:
«ix)
sono coinvolti nello sfruttamento o nel commercio illeciti di risorse naturali;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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