Art. 4
In vigore dal 18 mar 2025
1. Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
2. La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027.
3. Eventuali richieste di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2027 e corredate di una relazione comprendente un riesame della percentuale di cui all’.
Storico versioni
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