Art. 1

In vigore dal 17 mar 2025
1.   In vista dell’attuazione della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, e tenendo conto della strategia dell’Unione contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» nonché della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, L’Unione supporta l’attuazione di un progetto dell’Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) dal titolo «Osservatorio scientifico e tecnologico: monitoraggio dell’innovazione per il disarmo». 2.   Le attività di progetto che devono essere sostenute dall’Unione perseguono i seguenti obiettivi specifici: a) fornire ricerche e analisi basate su dati concreti per sostenere e orientare il processo politico e decisionale monitorando in modo proattivo l’innovazione scientifica e tecnologica; b) facilitare lo sviluppo e il trasferimento di conoscenze sugli aspetti scientifici e tecnologici della sicurezza internazionale e del disarmo; c) creare ponti tra le comunità interessate per consentire il trasferimento di conoscenze da una gamma diversificata, sia a livello geografico che disciplinare, di esperti e di Stati membri impegnati in negoziati multilaterali sul disarmo. 3.   Le attività del progetto sono volte a: a) consentire la costituzione di una funzione di analisi continua delle prospettive tecnologiche, per garantire che i progressi scientifici e tecnologici più pertinenti siano individuati, vagliati e analizzati nelle prime fasi di sviluppo o applicazione; b) condurre attività di ricerca sulle tendenze scientifiche e tecnologiche più rilevanti attinenti a ciascun settore del disarmo oggetto di studio, contribuendo ai processi multilaterali e internazionali in materia di tecnologie emergenti e controllo degli armamenti; c) intensificare il dialogo e rafforzare lo sviluppo e il trasferimento di conoscenze, anche grazie alla creazione di una rete globale di esperti in grado di contribuire a un impatto duraturo del progetto oltre il periodo di finanziamento. 4.   Una descrizione dettagliata del progetto, di cui al paragrafo 1, è riportata nell’allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2025:529:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo