Art. 1
In vigore dal 14 mar 2025
La Romania istituisce immediatamente, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, una zona soggetta a restrizioni, che comprenda zone di protezione e di sorveglianza, nonché un’ulteriore zona soggetta a restrizioni, e che copra almeno le aree elencate nell’allegato I.
La Romania provvede inoltre affinché:
a)
le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni elencate nell’allegato I si applichino almeno fino ai termini indicati in tale allegato;
b)
i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni elencate nell’allegato I verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all’allegato I, parte B, siano vietati fino ai termini indicati in tale allegato per ciascuna zona;
c)
i movimenti di caprini e ovini dall’intero territorio della Romania verso una destinazione situata in un altro Stato membro siano vietati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2025:525:oj#art-1