Art. 3
In vigore dal 11 mar 2025
I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Spazio» del Consiglio, designato in qualità di comitato speciale previsto dall’articolo 218, paragrafo 4, TFUE, e conformemente alle direttive contenute nell’addendum alla presente decisione, fatte salve le direttive che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:538:oj#art-3