Art. 1
In vigore dal 11 mar 2025
All’articolo 16, paragrafo 5, del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve essere superiore a un coefficiente massimo stabilito all’unanimità dal consiglio dei governatori in rapporto all’ammontare del capitale sottoscritto, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell’eccedenza del conto profitti e perdite. L’importo cumulativo delle voci in questione è calcolato previa deduzione di una somma pari all’importo sottoscritto, versato o no, per qualsiasi partecipazione assunta dalla Banca.».
Storico versioni
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