Art. 1

In vigore dal 11 mar 2025
1.   L’Ungheria e la Slovacchia istituiscono immediatamente una zona soggetta a restrizioni in Ungheria, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, e una zona di sorveglianza in Slovacchia, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687. 2.   Esse provvedono affinché: a) le zone di protezione e di sorveglianza di cui al paragrafo 1 comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione; e b) le misure da applicare obbligatoriamente nelle zone di protezione e di sorveglianza si applichino almeno fino ai termini di cui all’allegato della presente decisione.
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