Art. 1

Contributo alla conoscenza situazionale marittima in merito ad altre attività illecite

In vigore dal 11 mar 2025
La decisione (PESC) 2020/472 è così modificata: 1) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 3 bis Contributo alla conoscenza situazionale marittima in merito ad altre attività illecite 1.   Quale compito secondario, nonché nei limiti dei suoi mezzi e delle sue capacità, EUNAVFOR MED IRINI svolge attività di controllo e sorveglianza e raccoglie informazioni sulle attività illecite diverse dal traffico di armi e materiale connesso e dalle esportazioni illecite di petrolio dalla Libia, nonché informazioni utili alla protezione delle infrastrutture marittime critiche e alla pianificazione di contingenza, contribuendo ulteriormente alla conoscenza situazionale marittima nel teatro dell’operazione e nell’area di operazioni interforze. 2.   Le informazioni raccolte in tale contesto possono essere conservate e fornite alle pertinenti autorità incaricate dell’applicazione della legge degli Stati membri nonché agli organismi competenti dell’Unione.» ; 2) all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Quale ulteriore compito secondario, EUNAVFOR MED IRINI assiste le pertinenti istituzioni libiche responsabili delle operazioni di contrasto e di ricerca e soccorso in mare, segnatamente la guardia costiera e la marina libiche, nello sviluppo delle capacità e alla formazione in materia di operazioni di contrasto in mare, in particolare per prevenire il traffico e la tratta di esseri umani.» ; 3) all’articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Per il periodo dal 1o aprile 2025 al 31 marzo 2027 l’importo di riferimento per i costi comuni di EUNAVFOR MED IRINI è pari a 16 350 000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari al 10 % in impegni e al 5 % in pagamenti.» ; 4) all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   EUNAVFOR MED IRINI termina il 31 marzo 2027.».
Storico versioni

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