Art. 1
In vigore dal 10 mar 2025
All'articolo 29 delle misure di attuazione, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’importo mensile massimo delle spese rimborsabili per tutti i collaboratori personali di cui all’articolo 30 è fissato a 31 138 EUR con effetto a decorrere dal 1o aprile 2025.».
Storico versioni
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