Art. 1

In vigore dal 5 mar 2025
1.   Sulla base del riesame volto a verificare se i Paesi Bassi abbiano seguito la procedura di cui al regolamento (UE) n. 598/2014, la Commissione ritiene che tale procedura sia stata rispettata, ad eccezione dei seguenti aspetti: a) i Paesi Bassi hanno escluso dalle misure operative l’aviazione generale e d’affari, includendo il rumore prodotto da tali operazioni nella determinazione del rumore, in violazione dell’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento; b) i Paesi Bassi hanno tenuto conto solo parzialmente degli effetti prevedibili delle misure volte a ridurre alla fonte il rumore prodotto dai velivoli attraverso il rinnovo autonomo della flotta, come previsto all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento; c) i Paesi Bassi hanno preso in considerazione solo in parte le procedure operative volte all’abbattimento del rumore previste all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento. 2.   I Paesi Bassi esaminano la presente decisione e informano la Commissione delle loro intenzioni prima di introdurre tali restrizioni operative all’aeroporto di Schiphol.
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