Art. 4
In vigore dal 5 mar 2025
1. La presente decisione si applica dal 1o luglio 2025 al 31 dicembre 2027.
2. Qualsiasi domanda di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2027 ed è corredata di una relazione contenente una valutazione dell’efficacia delle misure nazionali di cui all’ ai fini della lotta alla frode e all’evasione dell’IVA e della semplificazione della riscossione delle imposte. Tale relazione valuta altresì l’incidenza di tali misure sui soggetti passivi e, in particolare, se tali misure aumentino gli oneri amministrativi e i costi che ne derivano.
3. Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o a norma di qualsiasi altra disposizione pertinente di tale trattato, adotti un sistema generale relativo alla fatturazione elettronica, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tale sistema generale diventa applicabile.
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