Art. 6
Costituzione e composizione della squadra
In vigore dal 28 feb 2025
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. Tale squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa tempestivamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso la squadra dell’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, dello Stato membro d’origine, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE, a seconda dei casi. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere distaccati presso la squadra dell«RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l’ha distaccato, dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato.
4. La squadra dell’RSUE è ubicato presso il competente ufficio del SEAE, la delegazione dell’Unione a Tel Aviv e l’ufficio di rappresentanza dell’Unione a Gerusalemme per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.
Storico versioni
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