Art. 2
In vigore dal 27 feb 2025
L'Austria notifica senza indugio alla Commissione eventuali variazioni dei dati contenuti nella relazione, quale presentata alla Commissione ai fini del riconoscimento il 16 ottobre 2024, che possono incidere sulla loro accuratezza e di conseguenza sulle basi della presente decisione. I servizi della Commissione valutano le variazioni notificate per stabilire se la relazione contenga ancora i dati accurati sulla base dei quali è avvenuto il riconoscimento.
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