Art. 2

In vigore dal 26 feb 2025
La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l’Ungheria, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca e la Confederazione svizzera sono destinatari della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2025:410:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2025/410 — Testo vigente | Portale Normativo