Art. 2
In vigore dal 26 feb 2025
La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l’Ungheria, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca e la Confederazione svizzera sono destinatari della presente decisione.
Storico versioni
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