Art. 1

In vigore dal 24 feb 2025
La decisione 2013/255/PESC è così modificata: 1) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in Siria di beni di lusso da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio. L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle attività ivi menzionate purché tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni di lusso avvenga per l’uso personale da parte di persone fisiche che si spostano dall’Unione europea o dei familiari diretti che le accompagnano, limitatamente a effetti personali, masserizie o veicoli di loro proprietà non destinati alla vendita in Siria.» ; 2) all’articolo 22 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3.   I divieti imposti dai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle attività ivi previste, purché queste, comprese le attività accessorie, siano svolte allo scopo di assistere la popolazione siriana tramite l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o per sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali, l’erogazione dei servizi di base o altri scopi civili. 4.   I divieti imposti dai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle attività ivi previste, purché queste, comprese le attività accessorie, siano svolte allo scopo di assistere la popolazione siriana tramite la ricostruzione, la stabilizzazione, il ripristino dell’attività economica, la costruzione istituzionale, l’erogazione dei servizi di base o altri scopi civili. 5.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle attività ivi menzionate purché siano svolte in relazione ad attività di cui all’articolo 5, 7 bis, 8, 11, 14, 17 o 25.» ; 3) all’articolo 28 è aggiunto il paragrafo seguente: «16.   Rimangono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo appartenenti, posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle entità elencate nell’allegato III che sono congelati dal 27 febbraio 2012.» ; 4) all’articolo 28 bis, paragrafo 1, i termini «fino al 1o giugno 2025» sono soppressi; 5) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 28 ter Le misure di cui ai seguenti articoli sono sospese: articoli 5, 6, 7 bis, 8, 10, 11, 14, 16, 17 e 25.» ; 6) l’articolo 29 è sostituito dal seguente: «Articolo 29 Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti a fini di risarcimento o indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione, sanzione o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure contemplate dalla presente decisione, nei confronti delle persone designate o entità elencate negli allegati I, II e III, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità in Siria, compresi il governo della Siria, i suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tali persone o entità.» ; 7) all’articolo 30, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica gli elenchi riportati negli allegati I, II e III.» ; 8) l’articolo 31 è sostituito dal seguente: «Articolo 31 1.   Gli allegati I, II e III indicano i motivi dell’inserimento delle persone ed entità interessate negli elenchi. 2.   Gli allegati I, II e III riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone o entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.» ; 9) l’articolo 34 è sostituito dal seguente: «Articolo 34 1.   La presente decisione si applica fino al 1o giugno 2025. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti. 2.   Fatto salvo l’esito del riesame di cui al paragrafo 1, la proroga delle sospensioni di cui all’articolo 28 ter, per quanto riguarda gli articoli 5, 6, 7 bis, 8, 10, 11, 14, 16, 17 e 25, è riesaminata a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o dell’alto rappresentante con il sostegno della Commissione. 3.   Il Consiglio sottolinea l’importanza di prevenire la violazione dei diritti sovrani degli Stati membri all’interno delle rispettive zone marittime, in conformità del diritto del mare. Su richiesta di uno Stati membri, qualsiasi violazione di questo tipo dà immediatamente avvio a una discussione sulla possibilità di annullare l’allentamento delle misure restrittive, nel contesto del riesame costante delle misure restrittive.» ; 10) gli allegati sono modificati come indicato nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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