Art. 6

Composizione della squadra dell’RSUE

In vigore dal 24 feb 2025
Composizione della squadra dell’RSUE 1.   Nei limiti del mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dell’RSUE dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra dell’RSUE. 2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso la squadra dell’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico dello Stato membro che lo ha distaccato, dell’istituzione dell’Unione interessata o del SEAE, a seconda dei casi. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati alla squadra dell’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro. 3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l’ha distaccato, dell’istituzione dell’Unione interessata o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato. 4.   La squadra dell’RSUE è ubicata presso il competente ufficio del SEAE o presso le delegazioni dell’Unione per assicurare la coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.
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