Art. 3

Mandato

In vigore dal 24 feb 2025
Mandato 1.   Al fine di raggiungere gli obiettivi politici indicati all’, il mandato consiste nel: a) promuovere il coordinamento politico generale dell’Unione in Asia centrale e contribuire a garantire la coerenza delle azioni esterne dell’Unione nella regione; b) contribuire all’attuazione della strategia dell’Unione per un partenariato più forte con l’Asia centrale, integrata dalle pertinenti conclusioni del Consiglio e da successive relazioni sui progressi compiuti relativi all’attuazione della strategia dell’Unione per l’Asia centrale e della tabella di marcia comune per l’approfondimento dei legami tra l’UE e l’Asia centrale; c) formulare raccomandazioni e riferire periodicamente ai competenti organi del Consiglio; d) assistere il Consiglio nell’ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti dell’Asia centrale; e) sostenere l’organizzazione periodica di riunioni politiche ad alto livello tra l’Unione e i paesi dell’Asia centrale; f) seguire da vicino gli sviluppi politici in Asia centrale, sviluppando e mantenendo stretti contatti con i governi, i parlamenti, la magistratura, la società civile e i mezzi di comunicazione di massa; g) incoraggiare il Kazakhstan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l’Uzbekistan a cooperare su questioni regionali di interesse comune; h) sviluppare contatti e cooperazione appropriati con i principali attori interessati nella regione e con tutte le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, tenendo conto della presenza sempre maggiore di paesi terzi nella regione; i) contribuire all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani nella regione in collaborazione con l’RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell’Unione in materia, in particolare gli orientamenti dell’Unione sui bambini e i conflitti armati e gli orientamenti dell’Unione sulle violenze contro le donne e le ragazze e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, e all’attuazione della politica dell’Unione relativa alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza dell’ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo; j) contribuire, in stretta cooperazione con l’OSCE e l’ONU, alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti sviluppando contatti con le autorità e altri attori locali, come organizzazioni non governative, partiti politici, minoranze, gruppi religiosi e loro dirigenti; k) contribuire alla formulazione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune per quanto riguarda l’Asia centrale legati alla connettività, compresa la strategia «Global Gateway», alla sicurezza energetica, alla sicurezza delle frontiere, alla lotta contro le forme gravi di criminalità, comprese la droga e la tratta di esseri umani, e alla gestione delle risorse idriche, all’ambiente e ai cambiamenti climatici; l) promuovere la sicurezza regionale in Asia centrale nel più ampio contesto geopolitico, che include la guerra di aggressione russa nei confronti dell’Ucraina e gli sviluppi in Afghanistan; m) sostenere le attività di sensibilizzazione e le iniziative dell’Unione nei paesi dell’Asia centrale, anche per quanto riguarda la prevenzione dell’elusione delle misure restrittive; n) sostenere le attività di sensibilizzazione e le iniziative dell’Unione nei paesi dell’Asia centrale per quanto riguarda il rispetto dell’indipendenza, della sovranità e dell’integrità territoriale degli Stati membri, anche nel quadro di tutti i consessi regionali e internazionali. 2.   L’RSUE sostiene l’operato dell’alto rappresentante e mantiene una visione globale di tutte le attività dell’Unione nella regione.
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