Art. 1
In vigore dal 24 feb 2025
La decisione (PESC) 2022/266 è così modificata:
1)
gli articoli 3e 4 sono soppressi;
2)
all’articolo 5, il paragrafo 3 è soppresso;
3)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione, diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dai territori degli Stati membri, di beni e tecnologie, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, siano essi originari o meno dell’Unione,
a)
a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nelle zone non controllate dal governo di cui all’; o
b)
per l’utilizzo nelle zone non controllate dal governo di cui all’,
nei seguenti settori:
i)
trasporti;
ii)
telecomunicazioni;
iii)
energia; e
iv)
esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.»
;
b)
il paragrafo 3 è soppresso;
4)
l’articolo 7 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni a persone giuridiche, entità od organismi nelle zone non controllate dal governo.»
;
b)
dopo il paragrafo 1 sono inseriti i paragrafi seguenti:
«1 -bis. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di costruzione, architettura e ingegneria, servizi di consulenza giuridica e servizi di consulenza informatica a persone giuridiche, entità od organismi nelle zone non controllate dal governo.
1 -ter. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di ricerca di mercato e di sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari a persone giuridiche, entità od organismi nelle zone non controllate dal governo.
1 -quater. È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali a persone giuridiche, entità od organismi nelle zone non controllate dal governo.
L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente paragrafo.
1 -quinquies. È vietato:
a)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione direttamente relativi a infrastrutture nelle zone non controllate dal governo nei settori di cui all’articolo 6, paragrafo 1, indipendentemente dall’origine dei beni e delle tecnologie;
b)
prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi 1, 1 -bis, 1 -ter e 1 -quater destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, a persone giuridiche, entità od organismi nelle zone non controllate dal governo;
c)
fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi 1, 1 -bis, 1 -ter e 1 -quater destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a persone giuridiche, entità od organismi nelle zone non controllate dal governo;
d)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione al software di cui al paragrafo 1 -quater e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tale software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nelle zone non controllate dal governo o per un uso nelle zone non controllate dal governo.
1 -sexies. I paragrafi 1 e 1 -bis non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l’esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.
1 -septies. I paragrafi 1 e 1 -bis non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro nonché per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, a condizione che tale prestazione di servizi sia coerente con gli obiettivi della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (*1).
1 -octies. I paragrafi 1 -bis, 1 -ter e 1 -quater non si applicano alla vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei servizi necessari per emergenze di sanità pubblica, a fini di prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.
1 -nonies. In deroga al paragrafo 1 -quater, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono necessari per il contributo di cittadini ucraini a progetti di open source internazionali.
1 -decies. In deroga ai paragrafi da 1 a 1 -quinquies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei servizi di cui a detti paragrafi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:
a)
scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;
b)
attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nelle zone non controllate dal governo;
c)
il funzionamento delle organizzazioni internazionali che godono di immunità in virtù del diritto internazionale, ubicati nelle zone non controllate dal governo;
d)
l’approvvigionamento energetico critico all’interno dell’Unione e l’acquisto, l’importazione o il trasporto nell’Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;
e)
il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell’ambiente;
f)
la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e sviluppo;
g)
la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell’Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Ucraina, nell’Unione, tra l’Ucraina e l’Unione, e per i servizi dei centri di dati nell’Unione.
1 -undecies. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1 -nonies e 1 -decies entro due settimane dal rilascio.
(*1) Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/oj).»;"
c)
nell’introduzione del paragrafo 1 bis, la frase «I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano a:» è sostituita dalla frase «I divieti di cui ai paragrafi da 1 a 1 -quinquies non si applicano a:»;
d)
al paragrafo 1 ter, i termini «Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 bis» sono sostituiti da «Nei casi non contemplati dai paragrafi da 1 bis a 1 -quinquies»;
e)
i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
5)
all’articolo 8, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
sia necessaria per scopi ufficiali delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale situate nelle zone non controllate dal governo; o»
;
6)
all’articolo 9, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
7)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 9 bis
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro nelle zone non controllate dal governo o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nelle zone non controllate dal governo o per un uso nelle zone non controllate dal governo.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione sono necessari per:
a)
l’uso personale da parte di persone fisiche che si recano nelle zone non controllate dal governo o dei loro familiari diretti che le accompagnano;
b)
gli scopi ufficiali delle organizzazioni internazionali nelle zone non controllate dal governo che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; o
c)
le attività della società civile e dei media che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nelle zone non controllate dal governo e che ricevono finanziamenti pubblici dall’Unione, dagli Stati membri o da paesi elencati nell’allegato.
Articolo 9 ter
È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l’elusione dei divieti di cui alla presente decisione, anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che la partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando tale possibilità.
Articolo 9 quater
1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi della presente decisione, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
a)
persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell’allegato della decisione 2014/145/PESC;
b)
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, la cui violazione dei divieti previsti dalla presente decisione sia stata accertata mediante sentenza, decisione amministrativa o lodo arbitrale;
c)
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, se la procedura volta all’esercizio di un diritto riguarda merci la cui importazione è vietata ai sensi dell’;
d)
qualsiasi persona, entità o organismo nelle zone non controllate dal governo;
e)
qualsiasi persona russa, entità russa o organismo russo;
f)
qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo.
2. In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l’onere di dimostrare che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.
3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma della presente decisione.»
;
8)
è aggiunto un allegato in conformità dell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
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