Art. 1
In vigore dal 24 feb 2025
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
1)
all'articolo 1 bis quater, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), b) o c), della presente decisione che ha proposto un'azione dinanzi a un giudice russo nei confronti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 13, lettera c) o d), del regolamento (UE) n. 833/2014 al fine di ottenere un'ingiunzione, un'ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria a norma dell'articolo 248.1 o dell'articolo 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di normativa russa equivalente ovvero derivanti da tali articoli o da tale normativa, in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento o dal regolamento (UE) n. 269/2014, di cui all'allegato XLIII della presente decisione.»
;
2)
all'articolo 1 bis quinquies è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare l'esecuzione di operazioni di cui alla voce 1 dell'allegato XVIII, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che l'esecuzione di tali operazioni è necessaria per:
a)
il rimborso dei crediti all'esportazione garantiti;
b)
le operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia entro il 26 agosto 2025 coperte da garanzie sui crediti all'esportazione da parte di uno Stato membro; o
c)
l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 fino al 26 agosto 2025, o fino alla loro data di scadenza, se precedente, per i beneficiari situati nell'Unione europea.»
;
3)
l'articolo 1 bis sexies è sostituito dal seguente:
«Articolo 1 bis sexies
1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti al di fuori dell'Unione che siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività che:
a)
sono coinvolti in operazioni che agevolano, direttamente o indirettamente, l'esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto verso la Russia di beni e tecnologie a duplice uso, beni o tecnologie elencati negli allegati VII, XI, XX e XXXV del regolamento (UE) n. 833/2014, prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014 e armi da fuoco e munizioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, quali figurano nell'elenco di cui all'allegato XIX, parte A, della presente decisione;
b)
sono coinvolti in atti tesi a vanificare il divieto di cui all'articolo 4 quinvicies mediante operazioni relative a qualsiasi nave elencata nell'allegato XVI, quali figurano nell'elenco di cui all'allegato XIX, parte B, della presente decisione; o
c)
eludono il divieto di cui all'articolo 4 septdecies, quali figurano nell'elenco di cui all'allegato XIX, parte C, della presente decisione.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di un'entità di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni:
a)
necessarie per l'esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti, la cui esportazione, la cui vendita, la cui fornitura, il cui trasferimento o il cui trasporto verso la Russia sono consentiti ai sensi della presente decisione e del regolamento (UE) n. 833/2014;
b)
strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi della presente decisione o della decisione 2014/145/PESC, o dei regolamenti (UE) n. 833/2014 o (UE) n. 269/2014; o
c)
necessarie per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.»
;
4)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 1 bis septies
1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con i porti e le chiuse elencati nell'allegato XXI, parte A. L'allegato XXI, parte A, comprende i porti e le chiuse in Russia utilizzati:
a)
per il trasferimento di aeromobili senza equipaggio (unmanned aerial vehicles – UAV) o di missili o delle tecnologie o dei componenti correlati a sostegno della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina;
b)
per il trasporto di beni e tecnologie impiegati nel settore della difesa e della sicurezza da o verso la Russia, per un uso in Russia o per la condotta della guerra della Russia in Ucraina;
c)
per il trasporto via mare di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, con navi che adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale;
d)
per il trasporto di beni originari dell'Unione o esportati dall'Unione elencati negli allegati XI, XX e XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 o beni originari della Russia o esportati dalla Russia e importati nell'Unione elencati nell'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014, consentendo così alla Russia di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina;
e)
in modo da favorire o commettere la violazione o l'elusione o altrimenti da vanificare in modo significativo le disposizioni della presente decisione o delle decisioni 2014/145/PESC, 2014/386/PESC o (PESC) 2022/266 o dei regolamenti (UE) n. 833/2014, (UE) n. 269/2014, (UE) n. 692/2014 o (UE) 2022/263.
2. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con gli aeroporti elencati nell'allegato XXI, parte B. L'allegato XXI, parte B, comprende gli aeroporti in Russia utilizzati:
a)
per il trasferimento di UAV o di missili o delle tecnologie o dei componenti correlati a sostegno della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina;
b)
per il trasporto di beni e tecnologie impiegati nel settore della difesa e della sicurezza da o verso la Russia, per un uso in Russia o per la condotta della guerra della Russia in Ucraina;
c)
per il trasporto di beni originari dell'Unione o esportati dall'Unione elencati negli allegati XI, XX e XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 o beni originari della Russia o esportati dalla Russia e importati nell'Unione elencati nell'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014, consentendo così alla Russia di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina;
d)
in modo da favorire o commettere la violazione o l'elusione o altrimenti da vanificare in modo significativo le disposizioni della presente decisione o delle decisioni 2014/145/PESC, 2014/386/PESC o (PESC) 2022/266 o dei regolamenti (UE) n. 833/2014, (UE) n. 269/2014, (UE) n. 692/2014 o (UE) 2022/263.
3. Il paragrafo 1 non si applica:
a)
nel caso in cui una nave che necessita di assistenza sia alla ricerca di un riparo o di uno scalo di emergenza in porto per motivi di sicurezza marittima, o per salvare vite in mare o per scopi umanitari, o per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali;
b)
alle operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali;
c)
salvo se vietate a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, alle operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia o attraverso la Russia;
d)
alle operazioni necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione;
e)
alle operazioni di acquisto, importazione o trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;
f)
alle operazioni necessarie per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili.
4. Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni strettamente necessarie per:
a)
scopi umanitari, l'evacuazione o il rimpatrio di persone, o iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici;
b)
l'effettuazione di voli necessari per partecipare a riunioni volte a cercare una soluzione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti o a promuovere gli obiettivi politici delle misure restrittive;
c)
l'atterraggio, il decollo o il sorvolo di emergenza;
d)
viaggi per motivi ufficiali di membri di missioni diplomatiche o consolari di Stati membri o di paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;
e)
viaggi per ragioni personali da parte di persone fisiche che si recano in Russia o lasciano la Russia o dei loro familiari diretti che le accompagnano;
f)
l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione.
5. Gli operatori informano l'autorità competente dello Stato membro in cui sono registrati o in base al cui diritto sono costituiti di ogni operazione conclusa a norma dei paragrafi 3 o 4 entro due settimane dalla conclusione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi informazione ricevuta a norma del presente paragrafo entro 2 settimane dal ricevimento.»
;
5)
all'articolo 1 ter, paragrafo 5, è aggiunta la lettera seguente:
«g)
necessaria per la ristrutturazione o la liquidazione di una persona giuridica associata all'entità di cui alla rubrica “B. Entità”, voce 82, dell'allegato della decisione 2014/145/PESC.»
;
6)
all'articolo 1 septies, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
«c)
attività della società civile e dei media che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia e che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione, dagli Stati membri o dai paesi partner elencati nell'allegato VII.»
;
7)
all' nonies, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b),»
;
8)
all'articolo 1 decies, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. È vietato fornire sostegno diretto o indiretto, ivi compresi finanziamenti e assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio nell'ambito di un programma dell'Unione, dell'Euratom o di un programma nazionale di uno Stato membro e di contratti ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) a:
(*1) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).»;"
9)
l' duodecies è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di costruzione, architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica ai soggetti seguenti:
a)
governo russo; o
b)
persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.»
;
b)
al paragrafo 3 bis è inserita la lettera seguente:
«c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione al software di cui al paragrafo 2 ter e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tale software, al governo russo o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia.»
;
c)
i paragrafi 4 ter e 7 sono soppressi;
d)
è inserito il paragrafo seguente:
«9 quater. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per il funzionamento di una rappresentanza diplomatica o consolare della Federazione russa situata in uno Stato membro.»
;
e)
il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:
«11. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 10 entro due settimane dal rilascio.»
;
10)
l'articolo 3 è così modificato:
a)
i paragrafi 3, e 3 bis, sono sostituiti dai seguenti:
«3. Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, che sono destinati a:
a)
scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o sono intesi come risposta a catastrofi naturali; oppure
b)
usi medici o farmaceutici, a condizione che non siano elencati all'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014.
L'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente esenzione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della relativa esenzione per destinatario in Russia.
3 bis. Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica al transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie a duplice uso destinati agli scopi di cui al paragrafo 3.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 ter. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti in materia di notifica connessi con l'uso delle esenzioni di cui al paragrafo 3 e qualsiasi informazione supplementare sui prodotti esportati in virtù di tali esenzioni che lo Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito richiede.»
;
c)
i paragrafi 4 e 4 bis sono sostituiti dai seguenti:
«4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati:
b)
alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
c)
alla gestione, alla manutenzione, al riprocessamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
d)
alla sicurezza marittima;
e)
alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;
f)
all'uso esclusivo di entità che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;
g)
alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni;
h)
alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo;
i)
agli aggiornamenti del software;
j)
a essere utilizzati come dispositivi di comunicazione al consumo; oppure
k)
usi medici o farmaceutici, a condizione che siano elencati all'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014.
4 bis. In deroga al paragrafo 1 bis e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie a duplice uso dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d), h) e k).»
d)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Nel decidere se rilasciare un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non rilasciano l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:
i)
l'utente finale possa essere un utente finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 3 ter, paragrafo 1 ter; lettera a);
ii)
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale; oppure
iii)
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi da 3 a 6.»
;
11)
l'articolo 3 bis è così modificato:
a)
i paragrafi 3 e 3 bis sono sostituiti dai seguenti:
«3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, che sono destinati a:
a)
scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o sono intesi come risposta a catastrofi naturali; oppure
b)
usi medici o farmaceutici, a condizione che non siano elencati all'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014.
L'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente esenzione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della relativa esenzione per destinatario in Russia.
3 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica al transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia elencati nell'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 e destinati agli scopi di cui al paragrafo 3.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 ter. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti in materia di notifica connessi con l'uso delle esenzioni di cui al paragrafo 3 e qualsiasi informazione supplementare sui prodotti esportati in virtù di tali esenzioni che lo Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito richiede.»
;
c)
i paragrafi 4 e 4 bis sono sostituiti dai seguenti:
«4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie elencati nell'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati:
b)
alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
c)
alla gestione, alla manutenzione, al riprocessamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
d)
alla sicurezza marittima;
e)
alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;
f)
all'uso esclusivo di entità che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;
g)
alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni;
h)
alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo;
i)
l'uso esclusivo e sotto il pieno controllo dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa;
j)
agli aggiornamenti del software;
k)
a essere utilizzati come dispositivi di comunicazione al consumo; oppure
l)
a usi medici o farmaceutici, a condizione che siano elencati all'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014.
4 bis. In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia elencati nell'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere c), d), h) e l).»
d)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Nel decidere se rilasciare un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non rilasciano l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:
i)
l'utente finale possa essere un utente finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 3 ter, paragrafo 1 ter; lettera a);
ii)
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale; oppure
iii)
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi da 3 a 6.»
;
12)
l'articolo 3 ter è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso e beni e tecnologie elencati nell'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo elencati nell'allegato IV.»
;
b)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«1 bis. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato IV;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato IV;
c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui all'allegato IV.
1 ter. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono consentire la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie elencati nell'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che:
a)
tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; oppure
b)
tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.»
;
13)
l'articolo 4 è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, i software elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 833/2014 a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o per un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.»
;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 bis per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia;
c)
vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia.»
;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento, all'esportazione o alla messa a disposizione del software necessario per l'esecuzione, fino al 26 maggio 2025 di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»
;
d)
il paragrafo 4 è soppresso;
e)
al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«6. In deroga ai paragrafi 1, 1 bis e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione e la prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che:»
;
14)
l'articolo 4 bis è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 ter. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare le attività estrattive che generano la maggior parte del loro valore dalla produzione di uno dei materiali elencati nell'allegato XXX del regolamento (UE) n. 833/2014 o che hanno come obiettivo principale tale produzione.»
;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 3, 3 bis e 3 ter entro due settimane dal rilascio.»
;
(c)
il paragrafo 5 è soppresso;
15)
l'articolo 4 ter è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la lettera b) è soppressa;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore complessivo di 10 000 000 EUR a progetto a beneficio di piccole e medie imprese stabilite nell'Unione.»
;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«5. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 2 bis e 4 entro due settimane dal rilascio.»
;
16)
l'articolo 4 sexies è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori russi, anche in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia ovvero a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione. Il divieto di cui al presente paragrafo si applica altresì a qualsiasi altro aeromobile utilizzato per un volo non di linea e per il quale una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo russi siano in grado di stabilire di fatto il luogo o l'orario di decollo o atterraggio. Fatte salve le norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (*2) per quanto riguarda la presentazione di un piano di volo per voli transfrontalieri, il divieto di cui al presente paragrafo non si applica agli aeromobili con equipaggio con numero massimo di quattro posti a sedere e massa massima al decollo non superiore a 2 000 kg se utilizzati per voli privati, non commerciali, non aziendali, effettuati nel territorio e nello spazio aereo dell'Unione a fini ricreativi o a fini formativi in vista del rilascio di licenze di pilota privato e relative abilitazioni mediante erogatori di formazione dell'Unione.
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/923/oj).»;"
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 ter. È vietato ai vettori aerei che effettuano voli interni in Russia o che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano, direttamente o indirettamente, a un vettore aereo russo o per voli all'interno della Russia aeromobili ovvero beni o tecnologie di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 1, elencati nell'allegato XX, così come a qualsiasi soggetto di proprietà di uno di tali vettori aerei o da esso controllato, atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione.»
;
c)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I paragrafi 1 e 1 ter non si applicano in caso di atterraggio di emergenza o di sorvolo di emergenza.»
;
d)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga ai paragrafi 1 e 1 ter, le autorità competenti possono autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione se hanno accertato che tale atterraggio, decollo o sorvolo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi della presente decisione e del regolamento (UE) n. 833/2014.»
;
e)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, aeromobili senza equipaggio impiegati nella categoria “aperta”, quale definita all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione (*3), e utilizzati per voli privati, non commerciali e non aziendali effettuati nel territorio e nello spazio aereo dell'Unione a fini ricreativi ad atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione.
(*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/947/oj).»;"
f)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 3 e 3 bis entro due settimane dal rilascio.»
;
17)
l'articolo 4 duodecies è così modificato:
a)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«3 quater octies. Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 7601, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'Unione di 275 000 tonnellate metriche di tali beni tra il 25 febbraio 2025 e il 26 febbraio 2026.
3 quater nonies. Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 7601, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano, dal 26 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026, all'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, per un volume totale delle importazioni nell'Unione durante tale periodo non superiore a 50 000 tonnellate metriche di tali beni.»
;
b)
i paragrafi 3 quater ter, 3 quater septies e 3 quinquies bis sono soppressi;
c)
il paragrafo 3 sexies è sostituito dal seguente:
«3 sexies. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 7007, 7019, 8415, 8479, 8481, 8483, 8487, 8504, 8517, 8518, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8542, 8543 e 8603 elencati nell'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014, o la prestazione dell'assistenza tecnica o finanziaria connessa, dopo aver accertato che ciò è necessario per l'esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest consegnate nel 2018, in esecuzione della garanzia di durata di vita fornita da Metrowagonmash prima del 24 giugno 2023.»
;
d)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 septies. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'importazione dei beni di cui ai codici NC 9026, 9027 e 9031 elencati nell'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014, compresa la prestazione dell'assistenza tecnica e finanziaria connessa su tali beni importati, a fini di manutenzione, riparazione o certificazione periodica dei punti di misurazione primari e secondari del petrolio greggio lungo l'oleodotto Druzhba verso l'Unione, e dopo aver accertato che tali beni sono strettamente necessari per la fornitura dei servizi al fine di garantire l'approvvigionamento ininterrotto di petrolio greggio mediante l'oleodotto Druzhba dalla Russia, come indicato all'articolo 4 sexdecies, paragrafo 3, lettera d), e che saranno esportati a norma dell'articolo 4 quaterdecies, paragrafo 4 septies, per un periodo di tempo strettamente necessario ai fini della manutenzione, riparazione o certificazione periodica dell'oleodotto Druzhba.»
;
e)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. I contingenti di importazione espressi in volume stabiliti ai paragrafi 3 quater quater, 3 quater quinquies, 3 quater octies, 3 quater nonies e 4 del presente articolo sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento (UE) 2015/2447.»
;
18)
l'articolo 4 quaterdecies è così modificato:
a)
i paragrafi 3 bis ter, 3 bis quater, 3 bis quinquies, 3 bis sexies e 3 bis septies sono soppressi;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis octies. Per quanto riguarda talune sostanze chimiche, materie plastiche e la gomma, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 26 maggio 2025 di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»
c)
al paragrafo 4 bis è aggiunta la lettera seguente:
«d)
beni che rientrano nel codice NC 7007 19 80.»
;
d)
è inserito il paragrafo seguente:
«4 septies. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'esportazione di beni di cui ai codici NC 9026, 9027 e 9031, elencati nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014, la cui l'importazione era stata precedentemente autorizzata a norma dell'articolo 4 duodecies, paragrafo 3 septies.
4 octies. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'esportazione e il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 8517 62 e 8523 52 elencati nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014, purché siano destinati a reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %.»
;
e)
il paragrafo 5 bis bis è sostituito dal seguente:
«5 bis bis. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 2920 90, 3917 10 e 3920 62, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni sono venduti, forniti, trasferiti o esportati esclusivamente per la produzione di prodotti alimentari destinati al consumo umano in Russia.»
;
f)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 octies entro due settimane dal rilascio.»
;
19)
all'articolo 4 quindecies, il paragrafo 1 ter è sostituito dal seguente:
«1 ter. È fatto divieto a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti nell'Unione di proprietà per almeno il 25 % di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo russi di diventare un'impresa di trasporto su strada che trasporta merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche se in transito.
È fatto divieto a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti nell'Unione prima dell'8 aprile 2022 e che siano già un'impresa di trasporto su strada che trasporta merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche se in transito, di modificare l'assetto patrimoniale in un modo che aumenti la quota percentuale di proprietà di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo russi, salvo qualora a seguito di tale modifica la quota rimanga inferiore al 25 %.»
;
20)
all'articolo 4 sexdecies, paragrafo 8, è inserito il comma seguente:
«A decorrere dal 25 febbraio 2025, in deroga ai divieti di cui al terzo comma, le autorità competenti della Slovacchia e dell'Ungheria possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dalla Slovacchia all'Ungheria o dall'Ungheria alla Slovacchia di taluni prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXXI del regolamento (UE) n. 833/2014 ottenuti da petrolio greggio importato a norma del paragrafo 3, lettera d), dopo aver accertato che i prodotti sono destinati all'uso esclusivo in questi due Stati membri.»;
21)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 4 septdecies ter
1. Se il bene è originario della Russia o è esportato dalla Russia, per il petrolio greggio o i prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII sono vietati la custodia temporanea, quale definita all'articolo 5, punto 17, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), e il vincolo al regime di zona franca, a norma dell'articolo 245, paragrafo 3, del medesimo regolamento, nel territorio dell'Unione.
2. Fino al 26 maggio 2025 il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai beni già presenti nell'Unione il 25 febbraio 2025.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli Stati membri che fruiscono dell'esenzione di cui all'articolo 4 sexdecies, paragrafo 3, lettera d) e all'articolo 4 sexdecies, paragrafo 4.
4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al petrolio greggio trasportato per via marittima e ai prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.;
(*4) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).»;"
22)
l'articolo 4 duovicies, è così modificato:
(a)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, i beni che rientrano nei codici NC 7102 31 00 e 7102 10 00 importati nell'Unione sono presentati senza ritardo, unitamente a un certificato a norma del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio (*5) in cui siano chiaramente indicati il paese o i paesi di origine mineraria, all'autorità specificata nell'allegato XXXVIIIB del regolamento (UE) n. 833/2014 per la verifica. Lo Stato membro nel quale tali beni sono stati introdotti nel territorio doganale dell'Unione garantisce la loro presentazione all'autorità specificata nell'allegato XXXVIIIB del regolamento (UE) n. 833/2014. A tal fine può essere concesso il transito doganale. Qualora sia concesso tale transito doganale, la verifica di cui al presente paragrafo è sospesa fino all'arrivo di tali beni presso l'autorità specificata nell'allegato XXXVIIIB del regolamento (UE) n. 833/2014. L'importatore è responsabile della corretta circolazione di tali beni e dei costi di tale circolazione. Una presentazione a tale autorità non è necessaria a condizione che i beni siano stati precedentemente sottoposti alla procedura di verifica di cui al presente paragrafo e che ciò sia dimostrato da prove basate sulla tracciabilità, tra cui un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia, come previsto al paragrafo 10.
(*5) Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi s (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2368/oj).»;"
b)
il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, al momento dell'importazione gli importatori forniscono prove del paese di origine dei diamanti o dei prodotti che li contengono utilizzati come fattori produttivi per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.
A decorrere dal 1o marzo 2025 le prove basate sulla tracciabilità dei prodotti elencati nell'allegato XXXVIIIA, parte A, del regolamento (UE) n. 833/2014 che rientrano nei codici NC 7102 10 00 e 7102 31 00 comprendono un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia. Per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel codice NC 7102 39 00 elencati nell'allegato XXXVIIIA, parte A, del regolamento (UE) n. 833/2014, l'obbligatorietà di prove basate sulla tracciabilità, compreso il certificato che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026.»
;
23)
all'articolo 4 quatervicies è inserito il paragrafo seguente:
«9 bis. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai servizi di ricarica (reloading) ai fini delle operazioni di trasbordo di gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00 originario della Russia o esportato dalla Russia, se tale ricarica è necessaria per il trasporto fra porti di uno stesso Stato membro, compreso il trasporto dalla terraferma di uno Stato membro alle sue regioni ultraperiferiche.»
;
24)
all'articolo 4 quinvicies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui una nave di cui all'allegato XVI che necessita di assistenza sia alla ricerca di un riparo o di uno scalo di emergenza in porto per motivi di sicurezza marittima, ovvero per salvare vite in mare o per scopi umanitari, o per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro o ancora al fine di investigare su violazioni delle disposizioni della presente decisione o su altre attività illecite.»
;
25)
l'articolo 4 sexvicies è sostituito dal seguente:
«Articolo 4 sexvicies
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie e fornire, direttamente o indirettamente, servizi a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia qualora tali beni, tecnologie e servizi siano destinati al completamento di progetti relativi al gas naturale liquefatto, quali terminali e impianti, o al completamento di progetti relativi al petrolio greggio, quali progetti di prospezione e produzione.
2. È vietato:
a)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi a beni, tecnologie e servizi in Russia qualora tali beni, tecnologie e servizi siano destinati al completamento di progetti relativi al gas naturale liquefatto o di progetti relativi al petrolio greggio di cui al paragrafo 1;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a beni, tecnologie e servizi in Russia qualora tali beni, tecnologie e servizi siano destinati al completamento di progetti relativi al gas naturale liquefatto o di progetti relativi al petrolio greggio di cui al paragrafo 1.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 concernenti progetti relativi al petrolio greggio non pregiudicano l'esecuzione, fino al 26 maggio 2025, di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
4. Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applica ai progetti di produzione petrolifera per i quali è stata stabilita una produzione commerciale regolare prima del 25 febbraio 2025.»
;
26)
all'articolo 4 septvicies è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. In deroga ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente di uno Stato membro in cui un terminale di gas naturale liquefatto non è connesso al sistema del gas naturale interconnesso può autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00 originario della Russia o esportato dalla Russia, dopo aver accertato che:
a)
il gas naturale liquefatto è acquistato, importato o trasferito da un terminale situato in un altro Stato membro e tale terminale è connesso al sistema del gas naturale interconnesso; e
b)
l'acquisto, l'importazione o il trasferimento sono finalizzati all'approvvigionamento energetico.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.»
;
27)
l'articolo 5 ter ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 5 ter ter
1. Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014 o altri beni sensibili:
a)
adottano le misure appropriate, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per individuare e valutare i rischi di esportazione in Russia e di esportazione per un uso in Russia di tali beni o tecnologie, e provvedono affinché tali valutazioni dei rischi siano documentate e aggiornate;
b)
mettono in atto politiche, controlli e procedure appropriati, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per attenuare e gestire efficacemente i rischi di esportazione in Russia e di esportazione per un uso in Russia di tali beni o tecnologie, indipendentemente dal fatto che tali rischi siano stati individuati al loro livello o a quello dello Stato membro o dell'Unione.
1 bis. Il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 26 dicembre 2024 per quanto riguarda l'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014 e dal 26 maggio 2025 per quanto riguarda altri beni sensibili.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi che si limitano a vendere, fornire o trasferire prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014 o altri beni sensibili solamente all'interno dell'Unione o a paesi partner che figurano nell'allegato VII.
3. Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi provvedono a che le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014 o altri beni sensibili assolvano gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
3 bis. Il paragrafo 3 si applica a decorrere dal 26 dicembre 2024 per quanto riguarda l'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014 e dal 26 maggio 2025 per quanto riguarda altri beni sensibili.
4. Il paragrafo 3 non si applica se, per motivi che non ha causato, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo non è in grado di esercitare il controllo sulla persona giuridica, sull'entità o sull'organismo di sua proprietà.
5. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.»
;
28)
l'articolo 11 quater è sostituito dal seguente:
«1. Nessuna ingiunzione, nessuna ordinanza, nessun provvedimento riparativo, nessuna sentenza né altra decisione giudiziaria adottati a norma dell'articolo 248.1 o dell'articolo 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di normativa russa equivalente ovvero derivanti da tali articoli o da tale normativa sono riconosciuti, attuati o eseguiti in uno Stato membro.
2. Nessuna richiesta di assistenza nel corso di un'indagine o di altro procedimento penale e nessuna pena né altra sanzione a norma del codice penale russo basate su una presunta violazione di un'ingiunzione, un'ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria adottati a norma dell'articolo 248.1 o dell'articolo 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di normativa russa equivalente ovvero derivanti da tali articoli o da tale normativa sono riconosciute, attuate o eseguite in uno Stato membro.»
;
29)
l'articolo 8 quater è sostituito dal seguente:
«Articolo 8 quater
Il Consiglio, deliberando all'unanimità sulla base degli articoli 29 e 30 del trattato sull'Unione europea, modifica gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI.»
;
30)
gli allegati sono modificati in conformità dell'allegato della presente decisione.
Per una o più entità di cui al punto 3 dell'allegato della presente decisione questo punto si applica a decorrere dal 9 aprile 2025 purché il Consiglio, esaminato il singolo caso, decida in tal senso all'unanimità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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