Art. 1

In vigore dal 24 feb 2025
La decisione 2012/642/PESC è così modificata: 1) l’articolo 1 ter è così modificato: a) i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi; b) è inserito il paragrafo seguente: «14 bis.   In deroga ai paragrafi 1 e 3, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 8517 62 e 8523 52 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico.» ; c) il paragrafo 15 è sostituito dal seguente: «15.   Nel decidere sulle richieste di autorizzazione per gli usi di cui ai paragrafi 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 14 bis, le autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.» ; d) il paragrafo 16 è sostituito dal seguente: «16.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 14 bis entro due settimane dal rilascio.» ; 2) l’articolo 2 quater è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, che siano destinati a: a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali; oppure b) usi medici o farmaceutici, a condizione che non figurino nell’elenco di cui all’allegato XXX del regolamento (EC) n. 765/2006. L’esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente esenzione di cui al presente paragrafo e notifica all’autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della relativa esenzione per beneficiario in Bielorussia.» ; b) al paragrafo 3 bis, i termini «, lettere da a) ad e)» sono soppressi; c) è inserito il paragrafo seguente: «3 ter.   Gli Stati membri prevedono i requisiti in materia di notifica connessi con l’uso delle esenzioni di cui al paragrafo 3 e qualsiasi informazione supplementare per prodotti esportati in virtù di tali esenzioni che lo Stato membro in cui l’esportatore risiede o ha sede richieda.» ; d) i paragrafi 4 e 4 bis sono sostituiti dai seguenti: «4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o tale relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a: b) cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali; c) il funzionamento, la manutenzione, il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo; e) reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un’entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %; f) uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; g) rappresentanze diplomatiche dell’Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni; h) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; i) aggiornamenti di software; j) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; oppure k) usi medici o farmaceutici, a condizione che siano figuranti nell’elenco di cui all’allegato XXX del regolamento (CE) n. 765/2006. 4 bis.   In deroga al paragrafo 1 bis, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d), h) e k), del presente articolo.» ; f) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Nel decidere in merito alle autorizzazioni di cui ai paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non rilasciano l’autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che: i) l’utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui all’allegato II o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell’articolo 2 quinquies bis, paragrafo 1 ter, lettera a); oppure ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati ai settori aeronautico o spaziale.» ; 3) l’articolo 2 quinquies è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1, o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, che siano destinati a: a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o risposta a catastrofi naturali; oppure b) usi medici o farmaceutici, a condizione che figurino nell’elenco di cui all’allegato XXX del regolamento (CE) n. 765/2006. L’esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente esenzione di cui al presente paragrafo e notifica all’autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della relativa esenzione per beneficiario in Bielorussia.». b) al paragrafo 3 bis, i termini «, lettere da a) ad e)» sono soppressi; c) è inserito il paragrafo seguente: «3 ter.   Gli Stati membri prevedono i requisiti in materia di notifica connessi con l’uso delle esenzioni di cui al paragrafo 3 e qualsiasi informazione supplementare per prodotti esportati in virtù di tali esenzioni che lo Stato membro in cui l’esportatore è residente o stabilito richiede.» ; d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o tale relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a: b) cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali; c) il funzionamento, la manutenzione, il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo; d) sicurezza marittima; e) reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un’entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %; f) uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; g) rappresentanze diplomatiche dell’Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni; h) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; j) aggiornamenti di software; k) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; oppure l) usi medici o farmaceutici, a condizione che figurino nell’elenco di cui all’allegato XXX del regolamento (CE) n. 765/2006» ; e) i paragrafi 4 bis e 5 bis sono soppressi; f) al paragrafo 4 ter, ii termini «b), c), d) e h)» sono sostituiti dai termini «b), c), d), h) e l)»; g) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Nel decidere se rilasciare o no un’autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non rilasciano l’autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che: i) l’utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui all’allegato II o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell’articolo 1 quinquies bis, paragrafo 1 ter, lettera a); oppure ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati ai settori aeronautico o spaziale.» ; 4) l’articolo 2 quinquies bis è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso, e beni e tecnologie che figurano nell’elenco di cui all’allegato V bis del regolamento (CE) n. 765/2006, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo di cui all’allegato II.» ; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo di cui all’allegato II; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo di cui all’allegato II; oppure c) vendere, concedere in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo di cui all’allegato II. 1 ter.   In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono consentire la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che figurano nell’elenco di cui all’allegato V bis del regolamento (CE) n. 765/2006 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che: a) tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente; oppure b) tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, purché l’autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.» ; 5) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 2 sexies quinquies 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, software a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. 2.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi alla vendita, alla fornitura, al trasferimento, all’esportazione o alla messa a disposizione dei software di cui al paragrafo 1 a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei software di cui al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure c) vendere, concedere in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento, all’esportazione o alla messa a disposizione dei software di cui al paragrafo 1 a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. 3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei software necessari per l’esecuzione fino al 26 maggio 2025 di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. 4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione e la prestazione dell’assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che è necessaria per garantire l’approvvigionamento energetico critico all’interno dell’Unione. 5.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio. 6.   L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.;» 6) all’articolo 2 sexies quater, il paragrafo 3 è soppresso; 7) all’articolo 2 septies, il paragrafo 5 è soppresso; 8) l’ nonies quater è così modificato: a) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2.   È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di costruzione, architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica ai soggetti seguenti:» ; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   È vietato: a) prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi da 1 a 4 destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità od organismo; b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi da 1 a 4 destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità od organismo; oppure c) vendere, concedere in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai software di cui al paragrafo 4 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali software, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità od organismo.» ; c) il paragrafo 6 è soppresso; d) il paragrafo 9 è soppresso; e) è inserito il paragrafo seguente: «12 bis   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per il funzionamento di una rappresentanza diplomatica o consolare della Bielorussia situata in uno Stato membro.» ; f) il paragrafo 13 è così modificato: i) le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti: «g) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell’Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Bielorussia, in Ucraina, nell’Unione, tra la Bielorussia e l’Unione e tra l’Ucraina e l’Unione, e per i servizi dei centri di dati nell’Unione; h) l’uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell’elenco di cui all’allegato IV; o» ; ii) è aggiunta la lettera seguente: «i) la costruzione in corso di infrastrutture di altezza fino a 25 metri necessarie alla fornitura e distribuzione di energia a strutture educative e sanitarie.» ; 9) all’ sexdecies, il paragrafo 2 è soppresso; 10) all’ septdecies, il paragrafo 2 è soppresso; 11) all’ octodecies, il paragrafo 2 è soppresso; 12) all’ novodecies, il paragrafo 2 è soppresso; 13) l’ novodecies bis è così modificato: a) il paragrafo 9 è soppresso; b) è inserito il paragrafo seguente: «9 bis.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 7601, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione fino al 26 maggio 2025 di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.» ; 14) all’ vicies è così modificato: a) il paragrafo 3 è soppresso; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3 bis bis.   In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei macchinari che rientrano nel codice NC 8471 80 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali macchinari o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati a reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico.» ; c) il paragrafo 3 ter è sostituito dal seguente: «3 ter.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 3 bis e 3 bis bis entro due settimane dal rilascio.» ; 15) all’ vicies bis, il paragrafo 5 è soppresso; 16) l’ unvicies è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera b) è soppressa; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore complessivo di 10 000 000 EUR a progetto a beneficio di piccole e medie imprese stabilite nell’Unione. 4.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio.» ; 17) l’ duovicies è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È vietato accettare depositi di cittadini bielorussi o di persone fisiche residenti in Bielorussia, ovvero di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti fuori dall’Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da cittadini bielorussi o da persone fisiche residenti in Bielorussia, se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo è superiore a 100 000 EUR per ente creditizio.» ; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis.   È vietato fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia, o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Bielorussia. 1 ter.   A decorrere dal 26 marzo 2025 è vietato permettere che cittadini bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia abbiano, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un’entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro che fornisce servizi di cui al paragrafo 1 bis.» ; c) al paragrafo 2, i termini «paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «paragrafi 1, 1 bis e 1 ter»; d) il paragrafo 3 è soppresso. e) il paragrafo 4 è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «4.   In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare l’accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi di portafoglio, conti o custodia alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l’accettazione del deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia è:» ii) alla lettera c) il termine «o» è soppresso; iii) sono aggiunte le lettere seguenti: «e) destinata esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; oppure f) necessaria per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l’Unione e la Bielorussia.» ; f) al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «5.   In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare l’accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l’accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività è:». 18) all’ quinvicies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di banconote denominate in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro, purché tali vendita, fornitura, trasferimento o esportazione siano necessari per: a) l’uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia o dei loro familiari più stretti che le accompagnano; b) gli scopi ufficiali delle missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità conformemente al diritto internazionale; oppure c) attività della società civile e dei media che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Bielorussia e che ricevono finanziamenti pubblici dall’Unione, dagli Stati membri o dai paesi che figurano nell’elenco di cui all’allegato V ter bis del regolamento (CE) n. 765/2006.» ; 19) l’ septvicies è così modificato: a) il paragrafo 1 ter è sostituito dal seguente: «1 ter.   È fatto divieto a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabilito nell’Unione di proprietà per almeno il 25 % di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo bielorussi, di diventare un’impresa di trasporto su strada che trasporta merci su strada all’interno del territorio dell’Unione, anche se in transito. È fatto divieto a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti nell’Unione prima dell’8 aprile 2022 e che sia già un’impresa di trasporto su strada che trasporta merci su strada all’interno del territorio dell’Unione, anche se in transito, di modificare l’assetto patrimoniale in un modo che aumenti la quota percentuale detenuta da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo bielorussi, salvo se tale percentuale rimanga al di sotto del 25 %.» ; b) il paragrafo 3 è soppresso; 20) all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato I che: a) sono responsabili di gravi violazioni dei diritti dell’uomo o della repressione nei confronti della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività arrecano grave pregiudizio, in altro modo, alla democrazia o allo Stato di diritto in Bielorussia, e ogni altra persona a loro associata; b) traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono; c) organizzano o contribuiscono ad attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare: i) l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione; o ii) il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro; o d) formano parte del complesso militare e industriale della Bielorussia, anche tramite il coinvolgimento nello sviluppo, nella produzione o nella fornitura di tecnologia e equipaggiamento militare, lo sostengono, materialmente o finanziariamente, o ne traggono vantaggio.» ; 21) all’articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato: a) è inserita la lettera seguente: «d bis) dalle persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che fanno parte del complesso militare e industriale della Bielorussia, che lo sostengono materialmente o finanziariamente o che traggono vantaggio dallo stesso, anche tramite il coinvolgimento nello sviluppo, nella produzione o nella fornitura di tecnologie e attrezzature militari;» b) le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti: «e) dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi posseduti o controllati dalle persone, dalle entità o dagli organismi di cui alle lettere da a) a d bis); f) dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi associati alle persone, alle entità o agli organismi di cui alla lettera b), c), d) o d bis).» ; 22) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 5 ter 1.   In deroga all’articolo 4 della presente decisione, e purché i fondi interessati siano stati congelati a causa dell’implicazione di una persona giuridica, un’entità o un organismo figurante nell’elenco di cui all’allegato I della presente decisione, o di una persona giuridica di proprietà o sotto il controllo di una persona giuridica, un’entità o un organismo figurante nell’elenco di cui a tale allegato, che opera in veste di banca intermediaria in un trasferimento di tali fondi verso l’Unione dalla Repubblica di Bielorussia o da un paese terzo, o all’interno dell’Unione, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi congelati, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che il trasferimento di fondi: a) avviene tra due persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non figuranti nell’allegato I della presente decisione; b) è effettuato tramite conti presso enti creditizi o istituti non figuranti nell’elenco di cui all’allegato I della presente decisione; e c) non viola l’articolo 4, paragrafo 2, o l’ duodecies della presente decisione. Il presente paragrafo non si applica in relazione ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014. 2.   In deroga all’articolo 4 della presente decisione, e a condizione che il pagamento interessato sia stato congelato a seguito di un trasferimento verso l’Unione dalla Repubblica di Bielorussia, da un paese terzo, o dall’Unione, avviato mediante o da una persona giuridica, un’entità o un organismo figuranti nell’elenco di cui all’allegato I della presente decisione, o mediante una persona giuridica di proprietà di una persona giuridica, un’entità o un organismo figuranti nell’elenco di cui a tale allegato, le autorità competenti di uno Stato membro possono, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo di detto pagamento congelato, dopo aver accertato che il trasferimento del pagamento: a) avviene tra due persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non figuranti nell’allegato I della presente decisione; e b) non viola l’articolo 4, paragrafo 2, o l’ duodecies della presente decisione. Il presente paragrafo non si applica in relazione ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014. I beneficiari del trasferimento di cui al primo comma del presente paragrafo sono unicamente cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera. Può essere concessa un’autorizzazione per richiedente a norma del presente paragrafo. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro una settimana dall’autorizzazione.» ; 23) all’articolo 6 bis, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e delle direttive (UE) 2015/849 (*2) e (UE) 2014/65 (*3) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché le unità di informazione finanziaria di cui alla direttiva (UE) 2015/849, e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi nonché beni immobili o mobili elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e se necessario le informazioni di cui all’articolo 6 ter, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro, con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tale elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell’autorità di elaborazione o dell’autorità di ricezione svolti ai sensi della presente decisione, in particolare quando rilevano casi di una effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dalla presente decisione. La presente disposizione lascia impregiudicate le norme relative alla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie. (*1)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj)." (*2)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj)." (*3)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).»."
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