Art. 1

In vigore dal 24 feb 2025
La decisione 2014/145/PESC è così modificata: 1) all', paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti: «h) delle persone fisiche che possiedono, controllano, gestiscono o hanno l'esercizio di navi che trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia mentre sono attive in pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale, o che forniscono altrimenti sostegno materiale, tecnico o finanziario alle operazioni di tali navi; o i) delle persone fisiche che fanno parte del complesso militare e industriale della Russia, lo sostengono, materialmente o finanziariamente, o ne traggono vantaggio, anche partecipando allo sviluppo, alla produzione o alla fornitura di tecnologie e attrezzature militari:» ; 2) l' è così modificato: a) al paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti: «k) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che possiedono, controllano, gestiscono o hanno l'esercizio di navi che trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia mentre sono attive in pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale, o che forniscono altrimenti sostegno materiale, tecnico o finanziario alle operazioni di tali navi; o l) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che fanno parte del complesso militare e industriale della Russia, lo sostengono, materialmente o finanziariamente, o ne traggono vantaggio, anche partecipando allo sviluppo, alla produzione o alla fornitura di tecnologie e attrezzature militari:» ; b) il paragrafo 29 è sostituito dal seguente: «29.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche alle persone elencate alle voci numero 92, 694, 719, 721, 881 e 920 di cui alla rubrica “Persone” dell'allegato, dopo aver accertato che: a) i fondi o le risorse economiche sono necessari per la vendita e il trasferimento entro il 30 giugno 2025 dei diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da una di tali persone in una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione; e b) il ricavato di tale vendita e trasferimento è congelato.» ; c) al paragrafo 31, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «31.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e a condizione che i fondi interessati siano stati congelati in seguito al coinvolgimento di una persona giuridica, un'entità o un organismo figuranti nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione, o di una persona giuridica di proprietà o sotto il controllo di un’altra persona giuridica, entità o organismo figuranti nell’elenco di cui a tale allegato, in un trasferimento di tali fondi dalla Federazione russa, da un paese terzo all’Unione, o dall’Unione, in qualità di banca intermediaria, le autorità competenti di uno Stato membro possono, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo di taluni fondi congelati, dopo aver accertato che il trasferimento di tali fondi:» ; d) al paragrafo 32, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «32.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, del presente articolo, e a condizione che il pagamento interessato sia stato congelato in conseguenza di un trasferimento dalla Federazione russa, da un paese terzo all'Unione, o dall’Unione, avviato per mezzo di una persona giuridica, un'entità o un organismo figuranti nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione, o per mezzo di una persona giuridica di proprietà o sotto il controllo di una persona giuridica, entità o organismo figuranti nell’elenco di cui a tale allegato, le autorità competenti di uno Stato membro possono, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo di tale pagamento congelato, dopo aver accertato che tale pagamento:» ; e) è aggiunto il paragrafo seguente: «34.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, i pagamenti all'entità di cui alla voce 265 della rubrica “B. Entità” dell'allegato, per beni e servizi che possono essere forniti solo da tale entità e che sono necessari per l'esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest consegnate da Metrowagonmash nel 2018. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.» ; 3) all'articolo 4 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Tutti i documenti in possesso del Consiglio, della Commissione o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) finalizzati all'esecuzione delle misure di cui alla presente decisione, ovvero alla prevenzione della violazione o dell'elusione di tali misure, sono soggetti al segreto professionale e godono della protezione offerta dalle norme applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tale protezione si applica anche alle proposte dell'alto rappresentante relative alla modifica della presente decisione e a qualsiasi documento preparatorio correlato.» ; 4) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 4 ter 1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure stabilite ai sensi della presente decisione, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da: a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato; b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a). 2.   In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto. 3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma della presente decisione.».
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