Art. 1

Modifiche

In vigore dal 21 feb 2025
Modifiche La decisione (UE) 2024/461 (BCE/2024/2) è modificata come segue: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione (UE) 2024/461 della Banca centrale europea, del 29 gennaio 2024, sulla segnalazione da parte delle autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea di informazioni in materia di remunerazione, divario retributivo di genere, rapporti più elevati approvati, soggetti a remunerazione elevata e pratiche relative alla diversità a livello dell’organo di amministrazione ai fini di analisi comparativa (BCE/2024/2)»; 2) l’ è sostituito dal testo seguente: « Oggetto e ambito di applicazione La presente decisione stabilisce i requisiti relativi alla trasmissione alla Banca centrale europea (BCE) di informazioni segnalate alle autorità nazionali competenti (ANC) dai soggetti vigilati ai fini dell’analisi comparativa di tendenze e prassi di remunerazione, divario retributivo di genere, rapporti più elevati approvati, soggetti a remunerazione elevata e pratiche relative alla diversità a livello dell’organo di amministrazione.» ; 3) è inserito il seguente articolo 4 bis: « Articolo 4 bis Requisiti per la trasmissione di informazioni sulle pratiche relative alla diversità Le ANC trasmettono ogni tre anni alla BCE le informazioni sulle pratiche relative alla diversità a livello dell’organo di amministrazione, tra cui le politiche in materia di diversità e il divario retributivo di genere a livello dell’organo di amministrazione, precisate negli allegati da I a XI agli orientamenti dell’ABE ABE/GL/2023/08 e segnalate su base individuale dai soggetti vigilati stabiliti nel rispettivo Stato membro partecipante in conformità alla decisione dell’ABE relativa alle segnalazioni di vigilanza all’ABE per l’analisi comparativa sulla diversità e alla modifica dell’allegato alla decisione EUCLID (ABE/DC/2020/335) (ABE/DC/516) (*1). Se un’ANC raccoglie informazioni sulle pratiche relative alla diversità da soggetti vigilati che non fanno parte di una campione di soggetti segnalanti in linea con i criteri precisati nella decisione dell’ABE ABE/DC/516, tali informazioni non sono trasmesse alla BCE. (*1)  Disponibile sul sito Internet dell’ABE.»;" 4) all’articolo 5 è inserito il seguente paragrafo 4: «4.   Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni di cui all’articolo 4 bis in conformità alle seguenti disposizioni: a) per i soggetti vigilati significativi, le ANC, all’atto della ricezione dei dati conformemente alla data d’invio del 30 aprile e dopo aver effettuato le verifiche iniziali dei dati di cui all’articolo 8, trasmettono senza indebito ritardo alla BCE dette informazioni; b) per i soggetti vigilati meno significativi, le ANC trasmettono tali informazioni alla BCE al più tardi entro le ore 12:00 ora dell’Europa centrale (Central European Time, CET) del 15 giugno.» .
Storico versioni

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