Art. 1

In vigore dal 21 feb 2025
La decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2023/2825 è così modificata: 1) all’ è inserito il seguente punto 17: «(17) “assegnazione mediante asta non competitiva”: procedura di emissione mediante la quale quantitativi di titoli di debito dell’Unione e di Euratom supplementari rispetto ai quantitativi messi all’asta sono assegnati ai membri della rete di operatori principali istituita a norma della decisione (UE) 2023/1602 della Commissione (*1) che hanno partecipato all’asta sulla base di un prezzo prestabilito, entro un determinato periodo di tempo successivo all’asta e utilizzando per l’assegnazione, se del caso, una piattaforma d’asta. (*1)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/1602 della Commissione, del 31 luglio 2023, relativa alla rete di operatori principali e alla definizione dei criteri di idoneità per i mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate ai fini delle attività di assunzione di prestiti da parte della Commissione per conto dell’Unione e della Comunità europea dell’energia atomica (GU L 196 del 4.8.2023, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1602/oj).»;" 2) all’articolo 4, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel definire il piano di finanziamento, si tiene debitamente conto del parere del direttore rischi di cui all’articolo 6, lettera b), della decisione (UE, Euratom) 2025/369 della Commissione (*2). (*2)  Decisione (UE, Euratom) 2025/369 della Commissione, del 21 febbraio 2025, che istituisce il ruolo del direttore rischi che esercita la supervisione sui rischi finanziari derivanti dalle operazioni finanziarie dell’Unione (GU L, 2025/369, 25.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/369/oj).»;" 3) all’articolo 7, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le operazioni di assunzione di prestiti possono essere organizzate attraverso una combinazione di operazioni sindacate, aste, assegnazioni mediante aste non competitive e collocamenti privati, in tutti i casi facendo affidamento sui servizi di enti creditizi e imprese di investimento che sono membri della rete di operatori principali istituita a norma della decisione di esecuzione (UE) 2023/1602 della Commissione;»; 4) all’articolo 8, paragrafo 4, la prima fase è sostituita dalla seguente: «In sede di definizione o modifica della strategia di gestione della liquidità, si tiene debitamente conto del parere del direttore rischi di cui all’articolo 6, lettera c), della decisione (UE, Euratom) 2025/369.»; 5) all’articolo 12, paragrafo 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) la definizione di disposizioni e norme per l’organizzazione di aste e assegnazioni mediante aste non competitive, compresi gli accordi con fornitori esterni di sistemi, nonché la vigilanza costante sullo svolgimento delle aste; d) l’attuazione di singole operazioni di assunzione di prestiti mediante operazioni sindacate, aste, assegnazioni mediante aste non competitive e collocamenti privati;»; 6) l’articolo 18 è sostituito dal seguente: «La gestione dei rischi finanziari delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito, gestione della liquidità ed erogazione di prestiti è disciplinata dalla decisione (UE, Euratom) 2025/369.»; 7) l’articolo 19 è soppresso; 8) gli articoli 20 e 21 sono soppressi; 9) gli articoli 22 e 23 sono soppressi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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